Licenziamento per furto: come dimostrarlo?

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Autore: Redazione

07 febbraio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Uso di telecamere sul posto di lavoro: la videosorveglianza non richiede sempre il preventivo accordo con i sindacati.

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Una volta che ci si accorge di un furto in azienda è difficile procurarsi le prove circa l’identità del colpevole. Si naviga per ipotesi, sospetti, esclusioni. Si può tutt’al più presumere come si è svolto il fattaccio, ma la certezza di qualcosa che si è ormai consumata definitivamente non potrà mai essere raggiunta.

Bisognerebbe allora agire in anticipo, sperare che il reo cada nella trappola, e soprattutto avere cognizione delle norme giuridiche che consentono al datore di lavoro di procurarsi le prove, ad esempio spiando i propri dipendenti. Quali sono queste norme? In caso di

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licenziamento per furto, come dimostrarlo?

Un suggerimento arriva da una recente e innovativa sentenza della Cassazione [1] che segna il sottile confine tra controlli a distanza non autorizzati dei lavoratori e la tutela del patrimonio aziendale.

In questo breve articolo, commentando tale pronuncia, finiremo anche per spiegare come dimostrare il furto del dipendente e, con questa prova, procedere al licenziamento.

Le norme sulla videosorveglianza in azienda

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta, nei luoghi di lavoro, l’impiego di impianti audiovisivi di controllo a distanza (la cosiddetta

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videosorveglianza), salvo nel caso in cui essi siano necessari per tutelare il patrimonio, per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro. Solo in questi casi, il datore può installare le telecamere di controllo, ma sempre che prima ci sia l’accordo con i sindacati o, in caso contrario, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Lo scopo della norma è evitare che il datore di lavoro possa dotarsi di telecamere solo allo scopo di controllare l’espletamento delle mansioni da parte dei dipendenti, ingerendo nelle loro libertà.

Qualora l’impiego della videosorveglianza avvenga invece in piena legittimità (ossia per le finalità predette e con le dovute autorizzazioni), è comunque richiesta l’

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affissione di un cartello di avviso con cui si metta al corrente i dipendenti della possibilità del controllo a distanza.

Quest’ultimo costituisce il vero limite alla possibilità di scoprire i furti: nessuno, sapendo di avere un occhio puntato, si sentirebbe al sicuro nel realizzare il proprio intento criminoso. È chiaro che il furto avviene solo quando si ha la sensazione di non essere spiati.

Di qui la domanda: si può installare una telecamera di nascosto?

Si può installare una telecamera di nascosto per scoprire i furti in azienda?

Se avessimo il sospetto fondato che un dipendente sta rubando dalla cassa dell’azienda o dagli scaffali, potremmo ben installare segretamente una telecamera, senza bisogno di avviare né il preventivo confronto con i sindacati né la procedura di autorizzazione con l’Ispettorato del lavoro. Né sarebbe necessario il cartello di avviso. Secondo la Cassazione, infatti, i cosiddetti

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controlli difensivi, quelli cioè rivolti a scoprire eventuali furti o danni al patrimonio, possono essere eseguiti autonomamente dal datore di lavoro senza il rispetto delle regole previste dal citato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Tutto ciò che si richiede è che tali controlli non vengano eseguiti “a caso” o con “finalità preventive”. Bisogna avere un principio di prova che faccia sospettare l’esistenza di un reato ai danni dell’azienda. In secondo luogo, l’utilizzo delle telecamere non può implicare un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

In questi termini, è ben possibile installare una telecamera di nascosto

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, senza cioè avvisi o intese sindacali, per scoprire eventuali furti ai danni dell’azienda e procedere poi, con tali registrazioni, al licenziamento.

In sintesi, chi vuole proteggere i beni aziendali posizionando telecamere rivolte verso la cassa o gli scaffali del magazzino non può essere sanzionato per mancato rispetto delle regole in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, perché un eventuale controllo occasionale del lavoratore infedele non richiede tante formalità preventive.

L’occasionale passaggio del lavoratore in quella zona videocontrollata non significa interferenza con i suoi diritti fondamentali.

Il finto cliente per scoprire furti in azienda

Un altro modo per

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scoprire furti e truffe ai danni dell’azienda è quello del falso cliente. Si pensi al caso della mancata emissione di scontrini che potrebbe portare il dipendente a incassare per sé il prezzo ricevuto dalla vendita dei prodotti, in assenza di contabilizzazione della vendita.

Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro può chiedere la testimonianza di un terzo che, fingendosi cliente, assista alla condotta illecita del dipendente.

Le testimonianze dei colleghi di lavoro sono legittime?

Altro metodo per incastrare il dipendente sono le testimonianze dei colleghi di lavoro. La loro qualità di dipendenti dell’azienda – parte in causa – è comunque ammessa e non ritenuta incompatibile.

I tempi tecnici per il licenziamento

Per poter licenziare il dipendente per furto, il datore di lavoro deve intervenire “tempestivamente” rispetto al momento in cui ha avuto cognizione del fatto. Il che significa che in presenza di una videosorveglianza non potrà temporeggiare, avendo la certezza documentale del fatto. Il licenziamento che intervenga troppo tardi rispetto all’accertamento è illegittimo e può essere contestato dal dipendente entro 60 giorni.

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