Malattia: datore di lavoro può chiamare a casa?

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Autore: Consulenze

13 febbraio 2021

Sono dipendente pubblico. Circa un mese fa ho avuto problemi di salute e ho chiesto al mio medico 3 gg di malattia. Ho prontamente informato il mio referente di reparto e il certificato è subito arrivato all’Inps, come da prassi. Al terzo giorno, sono arrivate chiamate ai miei familiari e al mio medico curante (il quale è stato anche minacciato) per avere informazioni. Vorrei diffidare chi ha effettuato queste chiamate per violazione della privacy.

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Il datore di lavoro che nutre dubbi sull’attendibilità dei certificati medici inviati dal dipendente in malattia non può contattare i familiari di quest’ultimo né il medico curante; ciò che può fare per controllare l’effettivo stato di malattia è contattare l’Inps per chiedere che si effettui una visita fiscale.

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Secondo il Garante per la privacy (decisione del 10.04.2014, n. 3214369), il datore di lavoro (pubblico o privato che sia), ricevendo il certificato medico del dottore che ha in cura il lavoratore, ha già tutti i dati sufficienti per valutare l’effettività della malattia e, qualora dovesse ritenere tali elementi non soddisfacenti, potrebbe sempre chiedere maggiori informazioni all’Inps.

Per la precisione, secondo il Garante per la Privacy, il datore di lavoro ha una serie di strumenti di controllo per prevenire e contrastare condotte assenteistiche e fraudolente dei dipendenti che fingano di essere malati per assentarsi dal lavoro. Tali strumenti consistono in:

Qualora il datore sospetti che la malattia sia fittizia, potrebbe proporre una causa, previa acquisizione delle prove della

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falsità della malattia (eventualmente delegando un’agenzia investigativa), al fine di verificare l’attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore ed accertare eventuali illeciti.

Quanto detto per le telefonate al medico curante vale ovviamente anche per i controlli presso i familiari, assolutamente illeciti.

Trattandosi di violazione della privacy, è possibile diffidare l’autore dell’illecito, intimandogli di non reiterare la condotta e di astenersi dall’utilizzare e/o divulgare i dati così illecitamente ottenuti (posto che, in ogni caso, il datore dovrebbe già avere contezza di diversi dati sensibili del dipendente).

È possibile proporre reclamo al Garante

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, il quale diffiderà il responsabile dal reiterare la condotta e potrà suggerire di adottare maggiori e migliori modelli procedurali di tutela della riservatezza.

In pratica, al termine del procedimento, il Garante potrà ordinare la cessazione del comportamento illegittimo o la predisposizione di misure idonee ad evitare ulteriori illeciti.

Il Garante non può condannare al risarcimento dei danni. Per ottenere ciò è possibile solamente rivolgersi all’autorità giudiziaria. Si badi, però, che la semplice violazione della privacy non conferisce il diritto automatico al risarcimento se non si dimostra l’effettivo pregiudizio patito. Tale può essere, ovviamente, anche una sofferenza morale, costituita ad esempio dal sentimento di umiliazione derivante dal fatto che i propri dati sensibili siano stati riferiti illegittimamente.

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Per la precisione, le norme del Gdpr prevedono che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione delle norme sulla privacy ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Il danno che l’interessato può chiedere è sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale. I presupposti per potere ottenere il risarcimento sono:

Il consiglio è di soprassedere, solo questa volta, se non si è patito alcun danno concreto e dimostrabile. Altrimenti, si può pensare di

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inviare una raccomandata o una pec (magari redatta da un avvocato) con cui si diffida l’autore dell’illecito dal ripetere in futuro tale condotta. È possibile anche segnalare al dirigente il soggetto che si è macchiato dell’azione inappropriata.

È ovviamente possibile chiedere il risarcimento già all’interno della diffida. In questo caso, si potrebbe aprire una mediazione con il responsabile del danno per addivenire a una composizione bonaria della lite, magari accettando l’offerta economica proposta da controparte.

Se, poi, la richiesta illegittima fatta pervenire al medico curante sia stata accompagnata da minacce, allora si dovrà valutare l’entità delle stesse, in quanto potrebbe integrarsi anche un’ipotesi di reato (art. 612 c.p.).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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