Blocco licenziamenti: conta la data di notifica

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Autore: Redazione

11 febbraio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Risarcita e reintegrata la lavoratrice che aveva ricevuto la lettera dal suo capo a decreto Cura Italia già in vigore.

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Serve a poco cercare di fare i «furbi» e provare a battere sul tempo il decreto legge 18/2020. Il provvedimento, meglio noto come Cura Italia, ha disposto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, prorogato al 31 marzo. Ebbene: la giurisprudenza insegna che non basta spedire una lettera di licenziamento entro il 17 marzo – giorno dell’entrata in vigore del Cura Italia e del divieto di licenziare – per dare il benservito a un lavoratore.

È necessario che la lettera, oltre a essere spedita, arrivi anche a destinazione, altrimenti non avrà alcun valore. È quanto chiarisce un’ordinanza del

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tribunale di Milano, sezione lavoro, firmata dal giudice Antonio Lombardi. Il magistrato ha esaminato il caso di una commessa part-time che il capo avrebbe voluto licenziare in extremis, cioè il 16 marzo: esattamente un giorno prima dell’entrata in vigore del Cura Italia e del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In questi casi, il lavoratore non perde il posto per motivi imputabili al suo comportamento o alla sua professionalità. Si tratta di licenziamenti che avvengono per ragioni diverse, spesso di tipo organizzativo o tecnico. Succede, ad esempio, quando i dirigenti decidono di riorganizzare l’azienda e il personale. Nel caso in questione, giunto davanti al tribunale milanese, si trattava di un licenziamento per

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esubero dipendenti, dunque per una questione meramente organizzativa, non possibile, però, in era Covid-19.

Il datore di lavoro della commessa deve aver pensato di potersi liberare della sua dipendente in modo tale da alleggerire il personale. Ha pensato male: non è sufficiente che la lettera di licenziamento sia spedita prima che diventi operativo il divieto di mandare a casa i lavoratori. La comunicazione deve anche essere arrivata al diretto interessato, cioè il dipendente licenziato. Solo così si perfeziona l’atto del licenziamento. Infatti, la lettera con la quale si comunica a un dipendente che l’azienda vuole fare a meno di lui è quello che, in diritto, viene detto «

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atto unilaterale recettizio». Significa che, per avere effetto, il destinatario deve esserne portato a conoscenza, altrimenti l’atto è da considerarsi non valido.

Nella vicenda in questione, la commessa aveva ricevuto la lettera di licenziamento soltanto il 26 marzo, a decreto Cura Italia già in vigore. Il blocco dei licenziamenti era già iniziato e, come tale, l’azienda si trovava già nell’impossibilità di privare i lavoratori della propria occupazione. Affinché si potesse procedere al licenziamento, la lettera sarebbe dovuta arrivare semmai entro il 16 marzo, cosa che non è accaduta.

L’atto con cui il capo avrebbe voluto dare il benservito alla lavoratrice è nullo perché «contrario a norme imperative», direbbe un tecnico del diritto, che sono quelle alle quali non si può derogare: non solo non è possibile licenziare qualcuno senza farglielo sapere, ma mettere a conoscenza il lavoratore è il passaggio chiave per la stessa efficacia dell’atto (che, infatti, diventa inefficace se questo passaggio non si perfeziona).

Ecco perché sono state azionate tutte le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che li protegge in caso di licenziamento illegittimo: la commessa è stata quindi reintegrata sul posto di lavoro e risarcita.

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