Porto di manganello: ultime sentenze
Lo sfollagente rientra tra le armi bianche. Come dimostrare il giustificato motivo del porto di un’arma impropria fuori dall’abitazione?
Indice
Porto manganello: punibilità
Il termine “manganello” non ha carattere tecnico e non si identifica con nessuno degli oggetti atti ad offendere specificatamente elencati nel comma 1 dell’art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110, dei quali è vietato il porto in modo assoluto. Ne consegue che la
Cassazione penale sez. I, 03/05/1984
È vietato il porto di manganelli?
Il “manganello” o “sfollagente” è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell’art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53, rinvenuto tra il cambio ed il sedile anteriore lato giudicato, della vettura condotta dall’imputato).
Cassazione penale sez. I, 20/07/2016, n.21780
Quando il porto di un manganello non integra reato?
Il manganello rientra nelle cd. armi bianche, il cui porto al di fuori della propria abitazione deve essere sorretto da giustificato motivo (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato in capo ad un dipendente di una ditta dedita ai servizi di sicurezza dei locali pubblici e privati, in quanto il manganello rientrava nell’uniforme tipica di tale funzione).
Cassazione penale sez. I, 01/03/2016, n.37181
Manganello: reato di porto senza giustificato motivo
Integra il reato di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, di strumento atto all’offesa personale – ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 3 legge n. 110 del 1975 – il fatto di chi, in occasione del carnevale e intenzionato a colpire i passanti, circoli per le vie cittadine munito di bastone o manganello di plastica dura, atto ad offendere efficacemente (c.d. bastone di carnevale).
Pretura Amelia, 28/04/1989
Prova del giustificato motivo del possesso di un manganello
Il giustificato motivo del porto di un’arma impropria fuori dall’abitazione deve essere provato dall’imputato. (Nel caso di specie, si trattava di un manganello, di 44 cm. di lunghezza, rinvenuto nel posto lato passeggero di un taxi per il quale il proprietario non ha fornito alcuna prova del giustificato motivo del possesso se non negare la proprietà del manganello).
Tribunale Terni, 30/03/2011, n.237
La circostanza attenuante del caso di lieve entità
La circostanza attenuante del “caso di lieve entità”, prevista dalla seconda parte del comma 3 dell’art. 4 l. n. 110 del 1975 sul controllo delle armi, è riferibile esclusivamente agli oggetti atti ad offendere indicati nel comma 2 non già agli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, previsti dal comma 1 dello stesso articolo. (Fattispecie relativa a porto di manganello o sfollagente, per cui è stata esclusa l’applicabilità dell’attenuante).
Cassazione penale sez. I, 16/10/1979
Manganello: è esplicitamente compreso tra le armi
Il manganello sfollagente è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nel comma 1 dell’art. 4 della l. n. 110 del 1975 sul controllo delle armi e per i quali è dalla legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dal comma 3 dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all’offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel comma 2 del predetto art. 4, il quale ha ampliato la casistica dell’art. 42 comma 2 t.u.l.p.s.
Cassazione penale sez. I, 23/01/1978
Quando è esclusa l’applicabilità dell’attenuante?
La circostanza attenuante del “caso di lieve entità” prevista dalla seconda parte del comma 3 dell’art. 4 della l. n. 110 del 1975 sul controllo delle armi, è riferibile esclusivamente agli oggetti atti ad offendere indicati nel comma 2 e non già agli strumenti, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, previsti dal comma 1 dello stesso articolo. (Fattispecie relativa a porto di manganello o sfollagente, per cui è stata esclusa l’applicabilità dell’attenuante).
Cassazione penale sez. I, 23/01/1978
Porto di manganello telescopico e altri reati contestati all’imputato
Merita accoglimento, il motivo di appello concernente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati all’imputato e non solo tra quelli A) di detenzione e porto di arma con matricola abrasa, cui ai capi , C) di detenzione e trasporto di ordigno ed E) di porto di manganello telescopico, come ritenuto dal giudice di primo grado. Infatti, la unicità della condotta, avuto riguardo al rinvenimento nel medesimo contesto nella
Quanto al reato sub C), poi, lo stesso deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 679 c.p., come correttamente ritenuto nella motivazione della sentenza dallo stesso giudice di primo grado. Il riconoscimento del vincolo della continuazione comporta, quindi, la necessità di determinare la complessiva pena da infliggere all’imputato, considerando come delitto più grave quello di cui al capo D): detenzione per cessione di stupefacente.
Corte appello Roma sez. III, 01/06/2017, n.4367
Porto di uno sfollagente senza giustificato motivo e di un coltello a serramanico
Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4 comma 2 l. n. 110 del 1975 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di porto di uno sfollagente, della lunghezza di cm 48, e di un coltello a serramanico, con lama di cm 6, pur se non erano emersi, in concreto, elementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona).
Cassazione penale sez. I, 29/11/2011, n.10279