Pubblicazione foto di minori sui giornali: si può?

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Autore: Paolo Remer

29 giugno 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

La diffusione di immagini di soggetti minorenni su testate giornalistiche soggiace ai limiti del Codice privacy e richiede il consenso esplicito.

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Se leggi i giornali o consulti le notizie su Internet avrai notato che molto spesso, ma non sempre, le immagini ritraenti bambini o ragazzi che hanno meno di 18 anni di età sono oscurate in modo da rendere irriconoscibile il volto. Questa cautela è imposta dalle leggi sulla privacy e sulla stampa e dalle convenzioni internazionali, a tutela del diritto alla riservatezza dei minori.

Ma la stampa reclama il suo diritto di cronaca, che talvolta per esplicarsi richiede una piena diffusione delle notizie anche quando sono comprensive delle immagini dei soggetti coinvolti (si pensi al triste caso di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa e poi uccisa). Come bilanciare queste opposte esigenze? E, in concreto,

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si possono pubblicare foto di minori sui giornali? Sì, ma entro strettissimi limiti e nel rispetto di precise condizioni; dunque, nella maggior parte dei casi, non è possibile farlo.

Pubblicazione foto minori: le norme

I minorenni sono protetti nella loro riservatezza innanzitutto dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia [1] che sancisce la preminenza degli interessi dei fanciulli in ogni decisione degli organi legislativi, amministrativi e giudiziari e stabilisce il divieto di «interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata»; inoltre, per rendere effettiva tale tutela, dispone che ogni minore «ha diritto alla protezione di legge contro tali interferenze o affronti».

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Il Codice della privacy [2] specifica questa protezione laddove impone la regola generale di non pubblicare immagini del minore, o altre informazioni personali che lo rendano identificabile, e perciò limita fortemente l’esercizio del diritto di cronaca nelle vicende che coinvolgono minori, ad eccezione del caso in cui i fatti siano stati «resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico». Il principio cardine è quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo ai fatti da trattare, quando risultino di interesse pubblico.

Diritto alla riservatezza e diritto di cronaca: bilanciamento

Il diritto alla riservatezza personale di bambini e ragazzi limita fortemente il

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diritto di cronaca giornalistica e, dunque, di pubblicazione di foto di minorenni, perché le immagini di un soggetto sono a tutti gli effetti dati personali e devono essere trattate e divulgate rispettando le norme del Codice sulla privacy.

Un caso concreto aiuta a capire cosa si intenda per essenzialità dell’informazione. Un giornale aveva pubblicato la foto di una minorenne colpita alla testa da un proiettile. Era stata ritratta, senza il consenso dei genitori, mentre si trovava su una barella in ospedale. Quell’immagine – a detta della Cassazione [3] – non aveva alcuna utilità informativa ed anzi era «eccedente rispetto alla funzione di divulgazione della notizia».

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Inoltre, la “Carta di Treviso” [4] (un vademecum di comportamento per i professionisti dell’informazione) impone ai giornalisti di non pubblicare notizie contrastanti con gli interessi dei minori. Un impegno ribadito anche nel codice deontologico, che indica le regole di comportamento da rispettare nell’esercizio della professione di giornalista, in cui si afferma che: «Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca» [5].

Tutto ciò ora è richiamato anche dal Codice privacy, laddove prevede [6] che il Garante può emanare specifiche ed ulteriori prescrizioni al riguardo, con «misure e accorgimenti a garanzia degli interessati» che il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti «è tenuto a recepire».

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Diffusione di immagini di minori e interesse pubblico alla notizia

Il Garante privacy è spesso intervenuto per chiarire che nemmeno la notorietà di un personaggio famoso può ripercuotersi sui suoi congiunti, specialmente se minori, e ha ritenuto illecita la pubblicazione delle loro immagini. La sfera privata delle persone e la loro dignità vanno dunque rispettate quando le loro immagini non hanno alcun rilievo informativo.

Di recente, si è pronunciata la Corte di Cassazione [7] per affermare che neanche l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia può legittimare la pubblicazione di immagini di minori sulle testate giornalistiche: la Suprema Corte tiene ben distinto il diritto di cronaca dalla diffusione dell’immagine delle persone coinvolte. La

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pubblicazione di foto di minorenni è lecita soltanto quando sussiste un interesse pubblico a conoscere le fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, per rendere completa la notizia divulgata, oppure in presenza del consenso delle persone ritratte.

Il caso deciso riguardava la pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, delle immagini di una bambina che aveva ricevuto la visita a casa di un noto calciatore. I genitori avevano acconsentito che in quell’occasione venissero scattate delle fotografie, ma non avevano espresso alcun consenso alla loro pubblicazione: ne vennero a conoscenza soltanto quando le immagini erano ormai apparse sulla stampa, compresi molti quotidiani nazionali.

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La Suprema Corte ha rimarcato l’avvenuta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali ed ha ricordato l’assoluta preminenza del diritto alla riservatezza dei minori sul diritto di cronaca, pur costituzionalmente garantito; e il coinvolgimento di un famoso personaggio pubblico non legittimava affatto la diffusione pubblica delle immagini dei bambini con cui era entrato in contatto durante un incontro di carattere esclusivamente privato. Anzi, il fatto che la visita fosse stata assentita non ha valore – osservano gli Ermellini – «di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l’interessato può essere contrario a che l’informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia

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diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall’art. 137, ultimo comma, d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 concerna solo l’essenzialità del dato trattato e non anche l’interesse pubblico alla sua diffusione».

Pubblicazione foto di minori sulla stampa: il consenso

La pubblicazione di foto dei minori sulla stampa e sugli altri media diventa possibile quando c’è il consenso [8], che va rilasciato mediante l’autorizzazione, preferibilmente scritta, di chi esercita la potestà genitoriale: con questa liberatoria si esprime l’assenso alla pubblicazione, che tuttavia è sempre circoscritto allo specifico caso per cui è concesso e può essere revocato in seguito senza alcun limite.

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Le foto della figlia di un famoso ex calciatore e di una presentatrice televisiva erano state pubblicate senza il loro consenso su molti mass-media. Il Garante privacy è intervenuto con un comunicato del 25 agosto 2020, intitolato: «Minori in vacanza: evitare dannose esposizioni» in cui ricorda le «specifiche garanzie a tutela dei minori» riguardo al trattamento delle loro informazioni personali in ambito giornalistico, sottolinea che «è richiesta l’adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine» e ribadisce che «qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico

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e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore». In quel caso, quindi, il fatto che la minore fosse figlia di celebrità non giustificava la lesione del suo diritto alla privacy.

Pubblicazione illecita di foto di minori: conseguenze

La pubblicazione di immagini di minorenni sui giornali o sui mezzi di informazione alternativi che avviene al di fuori di tali condizioni costituisce un trattamento illecito di dati personali, che integra un’ipotesi di reato [9] e, a seconda del contesto, può anche comportare il delitto di

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diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa [10] se vi è una lesione della dignità e della reputazione dell’interessato.

In tutti i casi, è ammesso il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, provocati dall’illecita diffusione, che andranno richiesti al soggetto responsabile della testata giornalistica alla quale è attribuibile la pubblicazione avvenuta.

In un caso deciso dal tribunale di Milano [11] i genitori di due bambini hanno ottenuto il risarcimento dei danni derivato dalla pubblicazione non autorizzata su una rivista dei loro figli ripresi mentre giocavano per strada. Il giornale aveva tentato di difendersi sostenendo le finalità essenziali di

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pubblico interesse dell’informazione (si trattava di un servizio sulle condizioni sociali di un’area del Sud Italia), ma il reportage non è stato scriminato: mancava comunque il necessario consenso alla pubblicazione.

La quantificazione dei danni patrimoniali da parte dei tribunali italiani avviene solitamente con la formula del «prezzo del consenso», vale a dire la somma che il minorenne avrebbe potuto ottenere come corrispettivo in cambio del consenso, espresso dai suoi genitori, alla pubblicazione volontaria delle fotografie. Questa regola concerne l’aspetto dello sfruttamento economico dell’immagine; rimane fermo il risarcimento dei danni non patrimoniali, come quelli biologici, morali ed esistenziali, che la vittima potrebbe aver patito in conseguenza ed effetto dell’illecita diffusione.

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