Dare del falso a una persona è reato?
Nel contesto professionale è diffamazione dire che una persona si inventa i fatti.
Dire in giro di una persona che è “falsa” è reato? Accusare qualcuno – senza peraltro averne le prove – di “inventarsi i fatti” può costituire diffamazione? A rispondere al quesito è stata una recente sentenza della Cassazione [1].
La Corte ha dovuto evidenziare il giusto confine tra il diritto di critica e la tutela della reputazione, in un’epoca in cui le parole forti e aspre sembrano socialmente sdoganate, complici i media e i social network. Ciò nonostante, secondo i giudici supremi, in determinate situazioni, dare del falso a una persona è reato.
Quali sono queste «situazioni»? Per comprenderlo dobbiamo partire dal caso concreto deciso dalla Corte. Un uomo è finito sotto accusa, in un processo penale per diffamazione, per aver inviato, all’ufficio sinistri di due assicurazioni, un’
Secondo la Cassazione, nel contesto professionale è diffamazione dare della “falsa” ad una persona. Riferire ad altri la condotta negativa di «inventarsi gli avvenimenti» significa indicare in senso gravemente negativo una qualità generale e permanente della personalità di una persona, in particolar modo nel suo contesto professionale.
Questo non vuol dire limitare il diritto di espressione delle persone, ma il diritto di critica deve comunque esercitarsi entro limiti costituzionali, a tutela dell’altrui onore e reputazione. In particolare, per essere lecita, la critica presuppone innanzitutto la
Entro questi ambiti è comunque consentito l’utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo, di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato [3].
Ora, non c’è dubbio che dire di una persona che è “falsa” in un contesto quotidiano, ad esempio in una conversazione al bar, ha un significato sicuramente meno forte e dispregiativo rispetto a un contesto lavorativo, economico o in qualsiasi modo professionale. In questo secondo caso, infatti, nel dire di una persona che “inventa i fatti” si va a ferire quel particolare settore dell’
L’utilizzo di espressioni che accusano un impiegato di falsità e invenzioni travalica il piano della critica consentita e, superando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all’operato altrui e la lesione della reputazione e dell’onore della persona attaccata, integra gli estremi della
In tema di diffamazione, l’orientamento della Cassazione ha, da un lato, rafforzato la tutela del diritto alla libertà di espressione critica del pensiero e, dall’altro, indicato i limiti di esercizio di tale diritto con modalità che non travalichino i confini della manifestazione delle proprie opinioni, scadendo in gratuite offese dell’altrui onore e immotivate aggressioni della reputazione personale.
Come chiarito in passato dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, la
Il “dissenso”, dunque, è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale.
Esso, tuttavia, non può trascendere le idee che intende sostenere, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (ovvero false accuse).
Il diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in un’aggressione verbale del soggetto criticato. Non si possono usare espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica. Si può quindi contestare l’«operato» di una persona ma non la sua morale interiore, arrivando a formulare congetture del tutto gratuite e immotivate.