Tfr con contratto a chiamata: come funziona?
Nel contratto di lavoro intermittente, il trattamento di fine rapporto deve essere accantonato solo con riferimento ai giorni di effettivo lavoro.
Sei stato assunto con contratto a chiamata. Negli ultimi mesi, tuttavia, il datore di lavoro non ti ha mai chiamato e non hai, dunque, maturato alcuna retribuzione. Vuoi sapere se nei periodi di mera attesa maturi, comunque, il diritto al trattamento di fine rapporto.
Il Tfr è una forma di retribuzione differita che si calcola applicando una percentuale su ogni somma erogata al dipendente a titolo retributivo. Ne consegue che, nei periodi di non lavoro, salvo espresse previsioni di legge, il trattamento di fine rapporto non matura.
Ma qual è la disciplina del Tfr con contratto a chiamata: come funziona? In questo caso, il contratto prevede dei periodi di lavoro e dei periodi di mera disponibilità. Data la saltuarietà della prestazione di lavoro, spesso, i datori di lavoro liquidano il Tfr direttamente in busta paga, unitamente alla retribuzione erogata al lavoratore a chiamata.
Indice
Contratto a chiamata: cos’è?
Il contratto di lavoro intermittente (o contratto a chiamata) è un contratto di lavoro subordinato nel quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per future ed eventuali chiamate [1]. Il contratto individua, sin dall’inizio, la tipologia di prestazione di lavoro richiesta al dipendente, le mansioni, il livello di inquadramento contrattuale e la retribuzione del lavoratore. Tuttavia, ciò che non è predeterminabile al momento della firma del contratto è quando il lavoratore verrà effettivamente chiamato a prestare servizio. Per questo, nel contratto a chiamata, si alternano dei periodi di effettivo lavoro e dei periodi di mera
Contratto a chiamata: quali sono le tipologie?
L’intensità del vincolo assunto dal lavoratore consente di suddividere il contratto a chiamata in due tipologie:
- contratto di lavoro intermittente con obbligo di disponibilità: in questo caso, il lavoratore si impegna a rispondere alle eventuali chiamate del datore di lavoro e, come corrispettivo per questo obbligo, riceve una indennità di disponibilità mensile nei periodi di mera attesa;
- contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità: in questa ipotesi, non c’è alcun obbligo di rispondere alle chiamate e, nei periodi di mera disponibilità, il lavoratore non percepisce alcun trattamento economico.
L’erogazione della retribuzione, nel lavoro a chiamata, è dunque legata all’effettiva prestazione di lavoro del dipendente, fatta salva l’indennità di disponibilità ove prevista.
Contratto a chiamata e Tfr: quale disciplina?
Il trattamento di fine rapporto [2], come noto, è una quota di retribuzione che il datore di lavoro deve accantonare per ogni anno di servizio e si calcola applicando l’aliquota del 6,91% su ogni somma erogata al lavoratore, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro, con l’esclusione dei meri rimborsi spese. Il
Nel contratto a chiamata, come abbiamo visto, si alternano dei periodi di servizio, in cui il dipendente viene remunerato per l’attività effettivamente svolta, e periodi di mera attesa in cui il lavoratore a chiamata non percepisce nulla oppure, se si è vincolato a rispondere alle chiamate, percepisce l’indennità di disponibilità.
Innanzitutto, occorre premettere che, per espressa previsione normativa, l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo e, dunque, non rientra nella base di calcolo del Tfr.
Per quanto concerne, invece, i periodi di lavoro, il lavoratore a chiamata ha diritto all’accantonamento del Tfr su tutte le retribuzioni che gli vengono erogate durante i periodi di effettiva chiamata. Tuttavia, spesso, l’azienda non accantona il trattamento di fine rapporto per poi versarlo al dipendente al momento della cessazione del contratto a chiamata ma liquida la quota maturata mese per mese, unitamente alla retribuzione. Ciò per evidenti ragioni pratiche, data la discontinuità e la saltuarietà delle prestazioni del lavoratore.