Infortunio in itinere, risarcimento Inail e assicurazione: giurisprudenza

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Autore: Redazione

11 marzo 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La rendita Inail per l’inabilità permanente per l’infortunio “in itinere” al lavoratore, va detratta dal risarcimento dovuto dall’assicurazione del conducente responsabile dell’incidente stradale.

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Infortunio in itinere: la rendita Inail per l’inabilità permanente va detratta dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile del fatto illecito

L’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail per infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratta dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

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Conseguentemente, allorquando l’ente previdenziale riconosce al danneggiato un assegno di invalidità in conseguenza del fatto dannoso, acquisisce il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore. Tale situazione di fatto è sufficiente a riconoscere all’assicurazione del danneggiante il diritto di detrarre, dal totale del danno da liquidare, la somma capitalizzata erogata dall’Inps, il che conduce alla totale elisione del credito risarcitorio per danno biologico permanente.

Tribunale Pisa, 07/10/2020, n.876

L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del

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terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato.

Tribunale Bari sez. lav., 23/06/2020, n.1771

In tema di c.d. sinistro in itinere occorso al lavoratore, l’importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail va detratta dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della

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responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

Tribunale Grosseto, 09/05/2020, n.324

L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale

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differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

Tribunale Roma sez. XIII, 06/03/2020, n.4925

L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

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Tribunale Milano sez. X, 31/01/2020, n.872

La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio “in itinere”, così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di “anticipo” del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l’importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.

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Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14362

L’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

Con questo principio di diritto le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alla questione della cumulabilità tra rendita e danno risarcibile a seguito del medesimo infortunio. Per i giudici la risposta è negativa, in quanto la questione riguarda un duplice e separato rapporto bilaterale, garantito, sul fronte welfare, dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, su quello della responsabilità civile, dal fatto illecito del terzo. A ciò si aggiunge l’articolo 1916 del codice civile, il quale dispone che l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante. In quest’ottica, secondo i giudici di legittimità, la surrogazione impedisce al soggetto infortunato di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito”.

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In tema di compensatio lucri cum damno, la detrazione dell’attribuzione patrimoniale occasionata dall’illecito (o dall’inadempimento) dall’ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile.

Deve pertanto detrarsi dall’ammontare del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente stradale, riconosciuto come infortunio in itinere, il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall’Inail, atteso, per un verso, che tale prestazione, a contenuto indennitario, è volta a soddisfare, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria civilistica; e considerato, per altro verso, che il sistema normativo in cui essa è inserita prevede (artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass.) un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell’infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all’Inail l’importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato.

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Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12566

Infortunio in itinere e danno biologico differenziale

Dall’importo indicato a titolo di danno non patrimoniale deve essere detratto l’importo riconosciuto dall’Inail a titolo di danno biologico, in quanto sinistro qualificato come infortunio in itinere. Difatti la rendita pagata dall’Inail per invalidità superiori al 16% indennizza in parte il danno biologico, ed in parte il danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno. Ne consegue che per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale“, spettante alla vittima nei confronti dei terzo civilmente responsabile, dall’ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.

Il Comune, stante l’accertata responsabilità ex art. 2051 c.c., in accoglimento della domanda di surroga proposta, deve quindi essere condannato al pagamento in favore dell’Inail della somma riconosciuta in questa sede.

Tribunale Bari, 29/06/2016, n.3628

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