Ricorso all’Arbitrato bancario (ABF) contro le banche: come, quando e quanto costa

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Autore: Maria Monteleone

07 settembre 2020

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Risolvere una controversia con la banca in tempi brevi e a basso costo grazie all’Arbitrato Bancario Finanziario: breve guida aggiornata sul procedimento.

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Il cittadino può rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) per risolvere in via stragiudiziale una controversia con la propria banca o altro intermediario finanziario. Il procedimento è piuttosto rapido, oltre che gratuito, e consente di arrivare ad una soluzione efficace in tempi brevi.

Ecco una guida su come e quando è possibile ricorrere all’ABF aggiornata con le modifiche recentemente intervenute in materia procedimentale e che entrano in vigore a partire dal 1° ottobre 2020 [1].

Quando rivolgersi all’ABF

L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i

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servizi bancari e finanziari (mutui, conti correnti, prestiti) fino a 100.000 euro, se si chiede una somma di denaro. A partire dal 1 ottobre 2020, aumenta il limite di valore; è possibile ricorrere all’ABF per le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari fino a 200.000 euro, se si chiede una somma di denaro.

Se, invece, non si ricorre per ottenere una somma dalla banca bensì per accertare obblighi o diritti, non vi sono limiti di importo. Deve in ogni caso trattarsi di atti o comportamenti non anteriori al 1 gennaio 2009.

Dal 1 ottobre 2022, invece, sarà possibile contestare dinanzi all’ABF solo operazioni e condotte non anteriori al sesto anno precedente alla data del ricorso

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. Ciò serve per consentire di accelerare i procedimenti e non ingolfare l’attività dell’Arbitro. Fino al 1 ottobre 2022, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l’ABF).

L’ABF non può, invece, decidere sulle controversie che riguardano servizi e attività di investimento (per esempio compravendita di azioni) oppure beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari (per esempio beni concessi in leasing). Tali materie rientrano, infatti, nella competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

L’ABF non può inoltre giudicare su controversie che siano già state deferite all’

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autorità giudiziaria o ad un organismo di mediazione.

Ricorso all’ABF

Prima di ricorrere all’ABF il cliente deve presentare un reclamo scritto alla banca facendo presente il proprio problema. La banca deve rispondere entro 30 giorni comunicando i tempi di soluzione del problema espostole. A partire dal 1 ottobre, il termine è raddoppiato: la banca ha 60 giorni (e non più 30) per rispondere al reclamo del cliente.

Se la banca non risponde oppure non accoglie il reclamo, o comunque il cliente non è soddisfatto dalla risposta, può proporre ricorso all’ABF.

Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo e deve essere compilato secondo il formato messo a disposizione sul sito dell’ABF.

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La presentazione del ricorso costa solo venti euro che possono essere versati:

Procedimento ABF

Il ricorso, una volta compilato, deve essere inviato (insieme alla documentazione posta a sostegno della proprie ragioni e alla ricevuta attestante il versamento di venti euro) – per

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posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC) – alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi filiale della Banca d’Italia.

Il ricorso può anche essere consegnato a mano o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) presso una filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico, che la invierà alla Segreteria tecnica competente.

Il cliente deve poi inviare alla banca una copia del ricorso con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC).

La banca, entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso, deve inviare all’ABF le proprie controdeduzioni in merito alle richieste del cliente.

Decisione ABF

L’ABF decide sulla controversia

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entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni dall’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. A partire dal primo ottobre 2020, il termine per la decisione della controversia è di 90 giorni.

In ogni caso, il termine può essere prorogato qualora siano necessarie delle integrazioni della documentazione e dei chiarimenti richiesti alle parti dalla Segreteria.

Dal 1 ottobre 2020, è prevista la facoltà per il presidente dell’organo decidente di assumere iniziative volte a pervenire a una più rapida definizione delle controversie, anche mediante l’accoglimento del ricorso o la formulazione di una proposta di soluzione anticipata della lite.

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La decisione è assunta, a maggioranza, sulla sola base della documentazione raccolta ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti la decisione completa della motivazione entro 30 giorni.

Se il ricorso è accolto anche solo in parte, l’intermediario deve adempiere entro trenta giorni (o entro un termine diverso stabilito dall’ABF) agli obblighi indicati nella decisione, compreso il pagamento a favore del cliente dei 20 euro versati per la presentazione del ricorso.

Se il ricorso non viene accolto, il cliente può sempre e comunque far valere la propria pretesa in sede giudiziale.

La decisone dell’ABF non ha infatti valore giudiziario pari a quello che avrebbe una sentenza; di conseguenza essa non preclude alle parti il ricorso all’autorità giudiziaria o alla mediazione o arbitrato.

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Comportamento inadempiente della banca

Quando la banca non collabora nella procedura o non adempie la decisione dell’ABF, è sanzionata con la pubblicazione della sua condotta inadempiente sul sito ufficiale dell’Arbitrato finanziario e, a sue spese, su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

Per inadempimento si intende:

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