Prova conferimento incarico professionale avvocato

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Autore: Redazione

02 aprile 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Al cliente che fa causa al legale basta la prova orale del mandato senza quella scritta della procura.

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Come dimostrare di aver dato incarico a un avvocato se questi, in assenza di un documento scritto, nega l’assunzione di qualsivoglia impegno professionale? Che fare se, proprio a causa della negligenza di quest’ultimo, che magari ha dimenticato di spedire una diffida o di notificare un atto giudiziario, il diritto del cliente è caduto in prescrizione? A spiegare quale debba essere al prova del conferimento di un incarico professionale a un avvocato è una recente pronuncia della Cassazione assai interessante [1].

L’ordinanza prende atto di una tipica situazione in cui spesso ci si viene a trovare. Un cliente si reca in uno studio legale e, consegnata tutta la documentazione in proprio possesso a un avvocato affinché venga intrapreso un giudizio, si accorge, dopo qualche mese, che quest’ultimo si è dimenticato di ciò e ha così fatto scadere i termini. Il cliente chiede il risarcimento del danno ma l’avvocato sostiene che, non essendo stata firmata alcuna procura processuale, il mandato non si è mai perfezionato. Del resto, non c’è alcun contratto scritto che possa dimostrare l’esistenza di un obbligo giuridico di difesa.

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Come fa il cliente a difendersi in un’ipotesi del genere e quale prova di conferimento dell’incarico professionale all’avvocato potrebbe, in un’eventuale causa di responsabilità, dare per far valere i propri diritti e ottenere il risarcimento del danno? Ecco le risposte.

Contratto tra cliente e avvocato: come deve essere

Ci sono una serie di questioni da affrontare. La prima domanda è la seguente: il contratto tra cliente e avvocato deve essere per forza scritto o può anche concludersi in forma verbale?

La Cassazione prende atto del fatto che, se da un lato è vero che la

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procura processuale – ossia la dichiarazione con cui il cliente attribuisce all’avvocato il potere di rappresentarla e difenderla in un processo – deve essere per forza scritta, non è da questa però che discende la nascita del vincolo giuridico tra le parti. Il contratto infatti può essere anche verbale. Si parla, in questo caso, di contratto di mandato. Ebbene, il contratto di mandato non deve avere una forma specifica, potendo anche essere orale.

In buona sostanza, è vero che l’avvocato che intende assistere in causa il proprio cliente deve farsi rilasciare da questi la procura, ma è anche vero che il contratto di mandato si perfeziona in un momento anteriore, quando cioè il cliente entra nello studio del professionista e, tra i due, si conclude l’intesa – anche oralmente – per una difesa. È proprio in questo momento che il legale assume l’obbligo contrattuale di prestare la propria attività, rispondendo pertanto di eventuali sue negligenze o dimenticanze.

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Del resto, non tutti gli incarichi conferiti agli avvocati sono di natura giudiziale: si pensi alla redazione di un contratto, all’invio di un sollecito di pagamento, alla promozione di un accordo transattivo con il datore di lavoro e così via. In tali ipotesi, non vi sarà mai il conferimento di una procura, proprio perché non è necessario affrontare un processo, ma ciò non toglie che le parti siglino un contratto di mandato per il conferimento dell’incarico professionale.

Prova del mandato all’avvocato

Una volta stabilito che il mandato all’avvocato può essere anche verbale, non resta che stabilire quale prova debba dare il cliente per dimostrare la sua esistenza.

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Come anticipato, il mandato è un comune contratto, anche se a forma libera, ossia non necessariamente scritto.

Ma se è vero che tale contratto potrebbe essere verbale, l’unico modo per dimostrarne l’esistenza è attraverso testimoni, ossia soggetti terzi e imparziali rispetto alle parti in causa.

È vero: esiste l’articolo 2721 del Codice civile in base al quale la prova testimoniale non è ammessa quando il contratto ha un valore superiore a 2,58 euro (importo mai aggiornato all’inflazione). Ma la stessa norma attribuisce al giudice il potere di ammettere la prova testimoniale anche per contratti di importo superiore tutte le volte che, dalla natura del contratto e delle circostanze, è verosimile che lo stesso non sia avvenuto per iscritto. Ed è proprio il caso del mandato all’avvocato che, come di prassi, avviene verbalmente, con l’

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accettazione da parte dell’avvocato dell’incarico conferitogli dal cliente.

Quindi, premesso che spetta sempre al cliente dimostrare di aver conferito incarico all’avvocato, questi potrà farlo avvalendosi delle dichiarazioni testimoniali di terzi, come ad esempio un parente o un amico che lo abbia accompagnato allo studio del professionista e, assistendo alla conversazioni tra questi, abbia sentito il legale confermare la volontà di difendere il cliente. In questo stesso momento, infatti, si può intendere concluso il contratto e sorto l’obbligo per l’avvocato di prestare la propria assistenza.

Il che significa anche che se l’avvocato dovesse disinteressarsi della pratica, facendo scadere i termini, non potrà aggrapparsi – a giustificazione della propria incuria – all’inesistenza di una procura scritta, ma dovrà risarcire i danni alla parte.

Preventivo avvocato: che succede se manca

La legge impone a ogni professionista, prima dell’accettazione dell’incarico, di fornire al cliente un preventivo scritto. Che succede se l’avvocato non adempie a tale obbligo? L’assenza di preventivo non determina alcuna inesistenza del contratto che comunque si considera ugualmente valido, con conseguente obbligo – da un lato – per il cliente di pagare la parcella e dovere – dall’altro – per l’avvocato di adempiere all’obbligazione in modo diligente.

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