Stop interessi maggiorati di Equitalia in caso di proroga della rateizzazione

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L’Agente per la riscossione non può incrementare gli interessi o l’aggio in caso di accoglimento della domanda, presentata dal contribuente, per la proroga della rateazione della cartella esattoriale.

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In caso di concessione, al contribuente, di una proroga sulla rateazione del debito fiscale, Equitalia non può applicare nessuna maggiorazione di interessi. È questo l’effetto di una importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi di un mese fa [1].

Secondo le motivazioni dei giudici tributari pugliesi è infatti necessario agevolare i contribuenti stretti dalla crisi economica. L’unica eccezione è nel caso in cui questi ultimi si siano resi inadempienti non ottemperando al pagamento delle rate concordate.

La sentenza spiega che la proroga di dilazioni già concesse comporta la continuità della rateizzazione a suo tempo autorizzata: da ciò consegue che debba essere mantenuto l’originario tasso di interesse, in base a quanto fu oggetto della proroga iniziale, senza alcuna maggiorazione del compenso di riscossione e degli interessi di mora.

In altri termini l’aggio e gli interessi devono essere mantenuti in misura ridotta.

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