Convivenza: è legittimo sostituire serratura?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Consulenze

01 maggio 2021

Mio figlio convive con una compagna che ha una figlia di 17 anni avuta da una precedente convivenza. Con detta compagna ha avuto una figlia che ora ha 10 anni. Qualche giorno fa, dopo l’ennesima discussione, mio figlio le ha mollato un ceffone, spingendola. Lei ha immediatamente fatto i bagagli, ha preso le due figlie ed è andata via; dopo qualche giorno, si è presentata in casa accompagnata da 4 poliziotti, per ritirare altri effetti personali. Dopo ciò, mio figlio ha sostituito la serratura. E’ legittimo? Può rifiutarsi di riaccoglierla in casa? Possiamo io e mia moglie trasferirci da mio figlio?”

Annuncio pubblicitario

Partiamo dalla regola, così come prospettata dalla giurisprudenza.

Annuncio pubblicitario

Infatti, gli orientamenti dei giudici sostengono che, sulla casa familiare, si deve riconoscere al convivente una posizione dipendente riconducibile alla detenzione qualificata dalla stabilità della relazione familiare (come in un contratto di locazione).

E infatti, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità.

Per questo, la presenza dell’immobile è considerata per il convivente come una detenzione qualificata (Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, n. 10377).

Annuncio pubblicitario

In un caso simile a quello di Suo figlio, che però si differenzia per le modalità di abbandono della casa familiare, prendendo spunto dalla Cassazione appena citata, è stato stabilito che l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio nei confronti dell’altro quand’anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull’immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi (Tribunale Palermo, sez. II, 23/11/2016).

Questo significa che il convivente non proprietario, arbitrariamente cacciato via di casa, ha diritto di farVi rientro tramite un’azione legale.

Annuncio pubblicitario

Pertanto, in via di principio, non è possibile estromettere dall’appartamento la convivente, in quanto tale condotta viene considerata come una materiale apprensione del bene illegittima per le sue modalità.

Tuttavia, nel Suo caso, da quanto leggo, è stata la convivente a decidere di abbandonare il tetto in comune, seppur a seguito di una colluttazione familiare con Suo figlio.

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse pretendere legalmente la riacquisizione del possesso dell’immobile, Suo figlio potrà provare, anche tramite la testimonianza dei poliziotti che in questi giorni l’hanno accompagnata, il fatto che la signora si è successivamente recata nei pressi dell’immobile, ma solo per ritirare i propri affetti personali, con ciò confermando l’intento di abbandonare definitivamente la casa.

Dunque, può considerarsi legittimo il cambio di serratura, come può considerarsi legittimo il non far rientrare la figlia della donna, se ha abbandonato di sua sponte con la madre il tetto familiare.

Di conseguenza, Lei e Sua moglie potreste trasferirVi presso Vostro figlio quando e come meglio credete.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui