Stato di bisogno del minore: Cassazione
Violazione degli obblighi di assistenza familiare e dovere di mantenimento del genitore.
Indice
Quando c’è il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Il
Cassazione penale sez. VI, 26/10/2020, n.34643
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p., in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.
Cassazione penale sez. VI, 30/09/2020, n.28774
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.
Per escludere la responsabilità, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti.
Cassazione penale sez. VI, 06/06/2019, n.10422
Rapporti fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, Legge n. 898/1970 e quello previsto dall’art. 570, co. 2, n. 2 c.p.
Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in quanto l’art. 12-sexies fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.
Cassazione penale sez. VI, 30/09/2020, n.36207
Violazione obblighi assistenza familiare: il recupero forzoso dei crediti non esclude la sussistenza dello stato di bisogno
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude la sussistenza dello stato di bisogno del medesimo, né dell’elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un “post factum” dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell’obbligato.
Cassazione penale sez. VI, 25/09/2020, n.28215
La minore età del figlio costituisce condizione soggettiva di stato di bisogno
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, si deve considerare che lo stato di bisogno del minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto il figlio minore, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario, non versi in reale stato di bisogno ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate oltre alle essenziali esigenze di vita anche una serie di esigenze non definibili essenziali.
Cassazione penale sez. VI, 27/02/2019, n.17766
In tema di assistenza familiare, la minore età dei figli, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta ‘”in re ipsa” una condizione soggettiva del loro stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento.
Cassazione penale sez. VI, 31/01/2019, n.8047
Violazione degli obblighi di assistenza familiare e valutazione dello stato di bisogno dei figli minori da parte del giudice
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessità e delle somme in precedenza versate dall’obbligato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che l’inadempimento si era protratto per meno di due mesi e che erano state comunque pagate le spese relative all’abitazione coniugale e le rette scolastiche).
Cassazione penale sez. VI, 05/12/2018, n.1327
Nell’ipotesi di continuazione tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di divorzio e di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza è necessario verificare lo stato di bisogno degli aventi diritto.
Cassazione penale sez. VI, 16/10/2018, n.54646
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p., in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del ricorrente in quanto il giudice di merito non aveva valutato l’incidenza sull’esistenza dell’obbligo di reciproca contribuzione dei coniugi della successiva revoca dell’assegno di mantenimento stabilito con l’ordinanza presidenziale, potendo detta circostanza influire sul tenore della vita coniugale e determinare delle modifiche delle rispettive situazioni reddituali).
Cassazione penale sez. VI, 03/05/2018, n.25246
Mancato pagamento del mantenimento al coniuge separato
Il giudice del merito nel caso in cui sia contestato il reato di cui all’art. 570, primo comma, cod. pen. non deve scrutinare l’esistenza di uno stato di bisogno in capo all’avente diritto e, con corrispettività, di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma è chiamato ad accertare se l’inadempimento al mantenimento fissato dal giudice della separazione personale, nella vagliata capacità di reddito dei coniugi (art. 156 cod. civ.), come già a quello a cui ciascun coniuge è tenuto nei confronti dell’altro in costanza di matrimonio, risponda alla volontà del soggetto di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge o non esprima, piuttosto, una difficoltà di ordine economico alle cui
Cassazione penale sez. VI, 03/05/2018, n.25246
Violazione dell’obbligo di mantenimento del minore, le eventuali elargizioni della pubblica assistenza non escludono l’obbligo del genitore
La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando ai predetti i mezzi di sussistenza; lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.
Cassazione penale sez. VI, 10/04/2018, n.21320
Condanna per il genitore che non versa il mantenimento per il figlio minore, anche se vi provvede l’altro coniuge
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.
L’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in caso di prestazione sussidiaria da parte dell’altro genitore, all’assolvimento del suo primario dovere, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.
Cassazione penale sez. VI, 23/03/2018, n.19508
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.
Cassazione penale sez. VI, 07/03/2018, n.22828