Varie ed eventuali: che significa?

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Assemblea di condominio: cosa si può decidere e votare con l’ultimo punto all’ordine del giorno?

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Quando si legge, in un avviso di convocazione in condominio, la voce “varie ed eventuali”, che significa? Cosa si intende con questa espressione?

Come noto, quando è necessario indire una riunione di condominio, l’amministratore deve inviare l’avviso di convocazione a tutti i condomini. Tale avviso deve indicare, a pena di nullità della relativa delibera, tutti i punti all’ordine del giorno su cui si dibatterà, discuterà e voterà. Ciò al fine di consentire una partecipazione preparata all’assemblea.

Tra i punti all’ordine del giorno vi è sempre la dicitura “varie ed eventuali

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”. Non tutti conoscono però l’esatto significato di tale previsione che, come vedremo a breve, non consente di “prendere decisioni”. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’avviso di convocazione

Per comprendere meglio cosa significa “varie ed eventuali” dobbiamo partire dall’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio.

Tale avviso è la comunicazione che deve essere spedita, dall’amministratore di condominio, almeno cinque giorni prima della riunione. Devono essere giorni “liberi” ossia, nel conteggio, non si conta né il giorno in cui l’avviso viene ricevuto né quello in cui si tiene l’assemblea.

L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie e degli argomenti che saranno oggetto di discussione in assemblea e sui quali si dovranno adottare le conseguenti decisioni.

Come deve essere l’ordine del giorno

L’ordine del giorno non può essere generico ma deve indicare in modo chiaro e specifico

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, anche se sintetico, le questioni che saranno discusse ed eventualmente votate in assemblea. Tanto al fine di consentire agli interessati di comprenderne il tenore e l’importanza, di valutare l’opportunità di partecipare alla riunione e di fornire indicazioni a chi eventualmente li rappresenta.

Come già chiarito dalla Cassazione [1], «in tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti» .

Secondo la Suprema Corte [2], l’eventuale genericità dell’ordine del giorno o la sua incompletezza non comporta necessariamente l’invalidità della delibera condominiale: se il condomino è stato compiutamente informato, seppur in modo diverso dalla comunicazione ufficiale, la convocazione è valida. La preventiva informazione non è, infatti, un adempimento formale, ma risponde solo all’esigenza di mettere tutti i condomini a conoscenza degli argomenti che verranno affrontati.

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Tra l’ordine del giorno e la delibera ci deve essere corrispondenza; è comunque ammesso che l’oggetto di una deliberazione possa essere ricompreso implicitamente nell’indicazione di un oggetto più ampio, cui sia riconnesso.

Varie ed eventuali: che significa?

Spesso, gli amministratori sono soliti includere, tra i punti all’ordine del giorno da trattare in assemblea, la voce “varie ed eventuali”. Con tale punto vengono indicate solo le materie che l’amministratore o i partecipanti intendono trattare a titolo informativo. In particolare, si ricomprendono indicazioni, suggerimenti, solleciti, richieste di chiarimenti o raccomandazioni al fine di una migliore gestione del condominio [3].

La sentenza del Tribunale di Napoli 5377/2024 precisa cosa si intende per varie ed eventuali”.

L’argomento inserito nelle «varie ed eventuali» non può preludere ad alcuna decisione vera e propria, ma solo riguardare comunicazioni a scopo di informazione, suggerimenti e/o proposte per future assemblee. Questo perché l’avviso di convocazione serve e rendere edotto il condomino dei temi che si affronteranno, temi sui quali si preparerà prima dell’assemblea per riportare le proprie ragioni in quell’ambito.

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Detto ciò, si può nelle “varie ed eventuali” rappresentare una preventiva condivisione di futuri e probabili assunzioni di impegni di spesa, ritenuti utili per la gestione di servizi condominiali, da sottoporre poi più in dettaglio, in un ordine del giorno specifico, alle valutazioni dell’organo assembleare.

Insomma, con la voce “varie ed eventuali” possono trovare spazio solo suggerimenti o propositi per il futuro ma non certo decisioni che hanno un carattere vincolante. Il rischio di un utilizzo improprio di tale punto, infatti, è l’invalidità della delibera adottata, per via della lesione del diritto dei condomini a una partecipazione informata e consapevole all’assemblea [4]. Non si ha una nullità dell’intera votazione ,ma solo di quella avente un oggetto non previsto nell’ordine del giorno.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la decisione relativa al punto dell’ordine del giorno “varie ed eventuali” non può preludere ad alcuna delibera vera e propria, ma solo riguardare comunicazioni a scopo di informazione, suggerimenti e proposte per future assemblee, e non certamente alcun provvedimento che incida sui diritti dei condomini sulle cose comuni, senza che gli stessi siano preavvertiti con uno specifico argomento posto all’ordine del giorno che consenta loro di valutare se partecipare o meno all’assemblea per far valere le proprie eventuali ragioni.

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