Indennità di accompagnamento per cittadini e stranieri: presupposti e condizioni

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Autore: Temistocle Marasco

23 marzo 2014

Temistocle Marasco (1981) è dottore in giurisprudenza, esperto in diritto ambientale, coautore del volume “Aspetti di criminologia” (lulu.com Ed.), "Un anno di Diritto e Rovescio" (Pellegrini Ed.) e di altre pubblicazioni giuridiche. Esperto in diritto dell'immigrazione.

Assicurazioni sociali: indennità di accompagnamento, presupposti per il riconoscimento sia per i cittadini italiani che per gli extracomunitari.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è richiesta la contestuale presenza di due condizioni qui di seguito elencate [1]:

a) una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile [2] e

b) l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Tali incapacità del soggetto devono essere assolute e non transitorie o di entità non grave o tale comunque da tradursi in una

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persistente difficoltà anziché in un’assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti di vita quotidiana.

Questi requisiti, peraltro, sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni [3]. Infatti l’indennità viene erogata a prescindere dall’età del richiedente.

Possono ottenere l’indennità:

– i cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– purché risiedano in Italia.

In definitiva l’indennità di accompagnamento si sostanzia in uno strumento di sostegno della famiglia che sceglie di assistere in casa l’invalido non autosufficiente.

La concessione dell’indennità di accompagnamento, comunque, non fa venir meno gli

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obblighi di assistenza che il legame familiare comporta. Di conseguenza, solo il bisogno di assistenza continua nel quotidiano svolgersi della vita, costituisce il fondamento della prestazione.

È questo l’orientamento di una recente sentenza della Corte d’Appello di Potenza [4].

Onde evitare che l’eventuale ritardo nello svolgimento degli accertamenti sanitari, non imputabile al portatore di handicap, si risolva in suo danno, l’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa [5]; tale decorrenza è posticipata solo se la commissione medica, nel verificare la sussistenza del presupposto sanitario del diritto, ritenga che essa si sia perfezionata – sulla scorta di elementi adeguatamente significativi – in un’epoca successiva alla domanda amministrativa

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[6].

L’indennità spetta anche al cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, sempre che ne ricorrano le condizioni già previste dalla legge previste per i cittadini italiani [7]. La concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità non può essere subordinata alla titolarità della carta di soggiorno. Anche perché, in ragione delle gravi condizioni di salute di portatori di handicap fortemente invalidanti, sono coinvolti una serie di valori di essenziale risalto quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie [8].

Chi ottiene fraudolentemente l’erogazione della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento sulla base di una patologia (come, per esempio, la cecità assoluta) in realtà insussistente commette il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche [9]. Questo chiarimento è stato fornito dalla Cassazione [10].

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