L’impiegato ha diritto a conoscere il nome del collega che lo ha denunciato

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Autore: Redazione

26 marzo 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il lavoratore deve essere messo in condizioni di agire a tutela della propria onorabilità contro chi ha presentato un esposto nei suoi confronti: niente secretazione di fascicoli e niente tutela della privacy del dichiarante.

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Chi, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, subisce un procedimento ispettivo a causa della denuncia di un collega, ha diritto a conoscere le generalità di quest’ultimo. L’incolpato, infatti, deve poter valutare se agire o meno contro il dichiarante, per tutelare la propria onorabilità. Non c’è, dunque, privacy che tenga.

È questa la sintesi di una sentenza del Consiglio di Stato [1].

Chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo – scrivono i giudici, con riferimento, nel caso specifico, a un rapporto di pubblico impiego (ma la questione è applicabile a qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro) – deve essere messo in condizioni di conoscere integralmente le generalità di chi ha presentato l’

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esposto nei suoi confronti: nonché tutti i documenti utilizzati nel procedimento che lo riguarda, comprese le denunce che hanno determinato l’attivazione, ad esempio, di un procedimento disciplinare.

Ciò perché, se tali dichiarazioni sono state fatte illegittimamente, ossia senza elementi a proprio supporto, il destinatario ha diritto ad agire contro il dichiarante, denunciandolo a sua volta per calunnia, ed in questo modo tutelando la propria rispettabilità.

Il datore di lavoro non può, in definitiva, invocare il diritto alla riservatezza di chi ha originato, con la propria denuncia, tutto il procedimento ispettivo: e ciò perché le norme che tutelano la privacy non includono anche il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi.

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