Mobilità dipendente pubblico, inquadramento e retribuzione: Cassazione

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Autore: Redazione

03 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Pubblico impiego, transito ad altra amministrazione e mobilità: art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001. Cosa prevede la legge.

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Pubblico impiego privatizzato: il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse va ricondotto alla fattispecie della “cessione del contratto”

In tema di

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pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della “cessione del contratto” ex art. 1406 c.c., sicché l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in carriera; in caso di confluenza da un ente locale ad un’amministrazione statale, il d.p.c.m. n. 446 del 2000, che regola il passaggio inverso, può costituire un idoneo parametro per il giudizio di comparazione.
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Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, n.86

Mobilità ex art. 30 Legge 165/2001: diritto all’inquadramento

Il dipendente di ente locale transitato nei ruoli di altra amministrazione pubblica a seguito di mobilità ex art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ha diritto a essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica acquisita nell’ente di provenienza in quanto la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro.

L’individuazione del trattamento giuridico ed economico deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’amministrazione cessionaria tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate attraverso le quali si realizza, all’interno dell’area, una progressione di carriera.

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(Nella specie il collegio ha escluso che l’agenzia delle dogane in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto possa fare applicazione dell’art. 17 CCNL comparto agenzie fiscali 2002/2005 in quanto riferibile al solo accesso dall’esterno) .

Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 7 gennaio 2021 n. 86

Inquadramento e retribuzione del lavoratore trasferito: regola della immutabilità

Il dipendente trasferito per mobilità ha diritto a essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza in quanto l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione a un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 ss. c.c., visto che comporta il

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trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 28 dicembre 2020 n. 29674

Il diritto all’assegno ad personam per dipendenti statali

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto alla percezione dell’assegno “ad personam”, previsto per i dipendenti statali dagli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, sussiste anche nel caso in cui il passaggio ad altra amministrazione avvenga a seguito di procedura concorsuale, deponendo in tal senso il dato letterale della disposizione, così come la sua “ratio”, volta ad incentivare la mobilità volontaria nel

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pubblico impiego attraverso il divieto di attribuzione di un trattamento economico regressivo rispetto a quello goduto al momento del passaggio nella nuova posizione, onde consentire alle diverse Amministrazioni dello Stato di utilizzare le migliore competenze maturate, anche in altri settori, dai suoi dipendenti.

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, n.30071

Conseguenze sull’inquadramento e trattamento economico del dipendente.

La procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicché il dipendente, come espressamente previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30, comma 2 bis, deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza.

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Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 19 marzo 2019 n. 7652

Procedura di mobilità: inquadramento e trattamento economico del lavoratore trasferito

Ai sensi dell’art. 30, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 la procedura di mobilità individuale dà luogo a una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, restando immutate le condizioni dello stesso riguardo inquadramento e retribuzione del dipendente pubblico al fine di evitare che l’istituto della mobilità, tra enti pubblici diversi, possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.

Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 28 febbraio 2018 n. 4619

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