Pistola giocattolo: Cassazione

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

06 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Armi giocattolo, pistola a salve, scacciacani e ad aria compressa: quando c’è reato.

Annuncio pubblicitario

Sussiste rapina aggravata nel caso di pistola giocattolo priva del tappo rosso

L’uso o il porto di un’arma giocattolo priva dei relativi dispositivi di identificazione assume rilevanza penale laddove venga impiegata nella realizzazione di un reato di cui l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante. Sussiste dunque il reato di rapina aggravata dall’uso di un’arma laddove l’agente si proponga di conseguire il suo scopo mediante l’uso di una

Annuncio pubblicitario
pistola giocattolo priva del dispositivo di identificazione del tappo rosso.

Cassazione penale sez. II, 09/10/2018, n.6955

Legittima difesa e pistola giocattolo

L’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione.

Annuncio pubblicitario

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’assoluzione di un appuntato dei carabinieri che aveva rilevato la presenza sul manto stradale di sassi volti a bloccare l’auto su cui viaggiava e, dopo aver visto una persona avvicinarsi con volto travisato e una pistola giocattolo, aveva reagito esplodendo colpi di arma da fuoco che attingevano il presunto aggressore al petto cagionandone la morte).

Cassazione penale sez. IV, 28/02/2018, n.24084

La rimozione del mirino non costituisce alterazione dell’arma

Non costituisce alterazione dell’arma, ai sensi dell’art. 3 della l. 18 aprile 1975, n. 110, l’asportazione del mirino, in quanto consiste nella rimozione non di un elemento strutturale dell’arma, ma di una parte accessoria, utilizzabile anche su oggetti diversi dalle armi comuni da sparo.

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. I, 12/10/2017, n.11284

Arma giocattolo e minaccia

In tema di minaccia, ricorre l’aggravante dell’arma anche nel caso di una pistola-giocattolo, in quanto I qualsiasi oggetto che abbia all’apparenza le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso; peraltro, nella specie l’uso della pistola giocattolo era stato accompagnato da frasi di tenore inequivoco in ordine alla gravità della minaccia.

Cassazione penale sez. V, 04/03/2015, n.13915

Costituisce un’aggravante del delitto di minaccia l’uso di un’arma apparente o giocattolo qualora si tratti di oggetto che, avendo l’apparenza di arma idonea a produrre lesioni, sia atto a provocare nella vittima un intenso effetto intimidatorio (riconosciuta la responsabilità dell’imputato per avere, nel corso di un colloquio con l’insegnante della figlia, minacciato di morte la ex moglie, il suo compagno e la figlia, con una pistola giocattolo).

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. V, 19/11/2013, n.9367

Alterazione di armi

L’alterazione di una pistola-giocattolo non integra la fattispecie criminosa di alterazione di arma, perché non si tratta di arma da sparo. (La Corte ha precisato che ove l’alterazione si sostanzi nella trasformazione della pistola-giocattolo in arma da sparo si configura il reato di cui all’art. 23 l. n. 110 del 1975 perché ogni arma da fuoco è incompatibile con la “clandestinità”).

Cassazione penale sez. fer., 09/08/2011, n.31873

Uso pistola ad aria compressa

Il porto di una pistola ad aria compressa integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 solo se la potenzialità offensiva dell’arma non sia particolarmente elevata e se quindi rilasci un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule. (Fattispecie relativa al porto di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, in cui la Corte ha precisato che, in caso risulti di potenzialità superiore, la pistola dev’essere qualificata come arma comune da sparo).

Annuncio pubblicitario

Cassazione penale sez. I, 23/03/2011, n.13601

Pistola a salve

È arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall’art. 23 della l. 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo. (In motivazione la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui il reato sarebbe configurabile solo per le armi catalogate, oggetto di successiva alterazione dei segni distintivi).

Cassazione penale sez. III, 10/02/2011, n.9286

Pistola scacciacani

L’efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani – sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l’effetto sonoro prodotto – è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l’aggravante dell’uso dell’arma.

Cassazione penale sez. V, 11/06/2007, n.31473

Pistola giocattolo senza tappo rosso

Il detentore della pistola giocattolo priva del tappo rosso è persona estranea al reato di fabbricazione e nessuna autorizzazione è ipotizzabile in relazione alla fabbricazione dell’arma stessa come sequestrata. Ne consegue che l’arma stessa dovrà essere oggetto di confisca obbligatoria, non essendo applicabile la deroga prevista dall’ult. comma dell’art. 240 c.p..

Cassazione penale sez. I, 09/10/1992

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui