Responsabilità del commercialista verso cliente

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Autore: Redazione

07 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e querela al commercialista.

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La responsabilità del commercialista verso il cliente scatta tutte le volte in cui questi, contravvenendo al mandato ricevuto, non adempie all’incarico secondo la diligenza e la perizia proprie della sua professione. Il più delle volte, la responsabilità è collegata all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; ma ci sono anche casi in cui, pur a fronte dell’adempimento di tale obbligo, il commercialista è colpevole per il mancato versamento delle imposte allo Stato pur avendo ricevuto dal cliente la relativa delega. Senza dimenticare infine le ipotesi in cui il commercialista è responsabile per la consulenza sbagliata o corresponsabile dell’evasione fiscale commessa dal contribuente per avergli suggerito le mosse necessarie a nascondere i soldi all’Erario.

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Ecco alcune delle ipotesi più frequenti di responsabilità del commercialista verso il cliente e quali sono gli effetti per quest’ultimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, le sanzioni cui deve far fronte e la possibilità di rivalsa nei confronti del professionista incaricato.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista (così come del Caf) non salva il contribuente dalle sanzioni fiscali. Come chiarito dalla Cassazione in più occasioni [1], il contribuente ha sempre l’obbligo di controllare l’operato del delegato. E ciò vale anche quando il professionista è in malafede (come nel caso in cui sia consapevole di non aver adempiuto al mandato ricevuto).

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Secondo la giurisprudenza, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il semplice affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate; egli è tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, quantomeno richiedendo copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni (adempimento certo che il contribuente, anche del tutto sprovvisto di preparazione in materia tributaria, può comunque compiere senza difficoltà).

La responsabilità del cliente per le sanzioni fiscali è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Il che succede, ad esempio, quando questi produce delle ricevute false. In tale ipotesi, per non pagare le

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sanzioni fiscali, è necessario sporgere una querela contro il commercialista per la frode compiuta. Ciò non toglie, tuttavia, che il contribuente resti comunque obbligato a versare all’Erario le imposte che non ha versato e che comunque avrebbe dovuto versare anche in caso di comportamento integerrimo del professionista.

La Cassazione ha ricordato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, per escludere la responsabilità del contribuente, grava su quest’ultimo [2] la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Dunque, per non pagare quantomeno le sanzioni all’Agenzia delle Entrate derivanti dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve esercitare il dovuto controllo sul professionista delegato (Caf o commercialista), richiedendo copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni.

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Al contrario, ove a fronte delle richieste di consegnare copia delle ricevute, il consulente abbia fraudolentemente fornito documentazione falsa, allora non è possibile più applicare le sanzioni per difetto di colpa del cliente.

Errori nei calcoli

Il commercialista può essere responsabile nei confronti del cliente anche in caso di errore nei calcoli, ad esempio versando di meno o di più del dovuto come succede spesso in caso di ignoranza sulle disposizioni di legge. In tali ipotesi, così come chiarito dalla Cassazione, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell’Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell’errore commesso dal commercialista

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[3].

In ogni caso, quando la prestazione del professionista richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la sua responsabilità scatta solo nel caso di dolo o colpa grave. Ciò succede ad esempio quando bisogna risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori o quando occorre affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedono un impegno intellettuale superiore alla media [3].

Custodia della documentazione

Il commercialista è responsabile per la custodia della documentazione fiscale del proprio cliente, che custodisce presso il proprio studio e che deve essere esibita all’amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Consulenza non corretta

Il commercialista è infine responsabile verso il cliente nel caso di consulenza sbagliata compromettendo la posizione del proprio assistito nei confronti dell’Erario.

Egli non solo deve fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, deve individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente [4].

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