Pagare le tasse tramite compensazione: come e quando

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Quando si ha un credito nei confronti del Fisco è possibile compensarlo con un proprio debito e pagare così le tasse; ecco tutte le condizioni.

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Ogni contribuente, sia esso titolare o meno di partita IVA, può ricorrere allo strumento della compensazione per onorare i propri debiti con il Fisco e gli Enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enti locali) utilizzando propri crediti fiscali o contributivi. Ciò a condizione che egli vanti ovviamente crediti realmente esistenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle denunce periodiche contributive.

La compensazione può riguardare crediti e debiti relativi alla stessa imposta (cosiddetta compensazione verticale): per esempio, un credito Irpef con un debito Irpef.

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Essa può anche riguardare crediti e debiti relativi a imposte diverse e contributi (cosiddetta compensazione orizzontale) per cui è possibile, per esempio, compensare un credito Iva con un debito Irpef.

In ogni caso esiste un limite massimo di crediti d’imposta e contributi compensabili: esso è pari a 700.000 euro annui.

Come si effettua la compensazione

La compensazione si effettua tramite il modello F24, indicando nelle apposite sezioni gli importi a debito e quelli a credito. Il pagamento deve essere eseguito per l’eventuale differenza tra debiti e crediti indicati.

La compensazione si può effettuare liberamente per crediti inferiori a 15.000 euro.

Per i crediti superiori a tale soglia è necessario che la dichiarazione dalla quale emerge il credito (per esempio dichiarazione Iva) abbia un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure sia sottoscritta, nel caso di società, da parte dell’organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

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Divieto di compensare i crediti erariali con debiti già scaduti

Attenzione: Non è possibile compensare i crediti erariali (cioè relativi a Irpef, Ires, Iva, Irap, ritenute, imposta di registro e altre imposte indirette) con debiti iscritti a ruolo e già scaduti che abbiano un importo superiore a 1.500,00 euro.

In altri termini il contribuente non può utilizzare un credito erariale per un pagare un debito superiore alla predetta soglia e per il quale è già scaduto il termine di pagamento.

Egli deve necessariamente prima saldare il debito già scaduto tramite pagamento diretto senza poter ricorrere a compensazione. Per chi viola tale divieto è prevista una sanzione pari al 50% del debito scaduto, fino a concorrenza dell’ammontare compensato.

Per esempio: un contribuente ha un debito fiscale scaduto pari a 5.000,00 euro e un credito fiscale di 15.000. Egli deve prima pagare il debito scaduto di 5.000 e solo dopo può utilizzare liberamente i restanti 10.000 euro. Se, invece, violando il divieto, egli compensa, per esempio 2.000 euro, senza prima eliminare il debito scaduto, si vede applicare una sanzione pari al 50% del debito scaduto (2.500,00) così di fatto perdendo il proprio credito di 2.000 dovendolo utilizzare per pagare la sanzione.

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