Stalking: quando si procede d’ufficio?
Sono stata denunciata per stalking e per il reato di sostituzione di persona. Siamo arrivati a un accordo economico; la vittima vuole rimettere la querela ma la denuncia per sostituzione di persona, unita a quella di stalking, dovrebbe rendere tutto procedibile d’ufficio. C’è una via d’uscita o una sentenza della Cassazione che fa decadere la denuncia di sostituzione di persona?
I reati di stalking e di sostituzione di persona, sebbene a volte possano integrarsi nell’ottica del medesimo disegno criminoso dell’autore, sono differenti l’uno dall’altro sia per modalità di condotta che per bene giuridico protetto. Da tanto deriva che, sebbene essi, in un capo di imputazione, possano coesistere ed essere avvinti dalla
Purtroppo, l’ultimo comma dell’art. 612-bis c.p. afferma che per lo stalking si procede d’ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, proprio come succede nel caso del delitto di sostituzione di persona.
A tal proposito, la Corte di Cassazione (sentenza n. 9952/2018), dovendo giudicare un caso del tutto analogo a quello esposto nel quesito (concorso di stalking e sostituzione di persona), ha affermato che «
L’unico modo per scongiurare questa ipotesi sarebbe quella di separare i due delitti, in modo tale da affermare che l’uno non è stato commesso in occasione dell’altro, e viceversa. In pratica, se si riuscisse a dimostrare (ad esempio, grazie alla grande distanza di tempo che separa la commissione dell’uno dall’altro) che la sostituzione di persona non c’entra nulla con lo stalking, allora il reato di atti persecutori sarebbe procedibile a querela di parte.
Tanto si evince anche dalla sentenza sopra citata, secondo cui è pacifico «che il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio se ricorre l’ipotesi di connessione prevista nell’art. 612 bis c.p., u.c., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v’è connessione in senso materiale, cioè ogniqualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 c.p.p., e purché le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate
La remissione di querela, tuttavia, pur non potendo sortire effetti processuali (in quanto si procede d’ufficio) può senz’altro indurre il giudice a tenere conto della lievità del fatto. Inoltre, l’accordo con la controparte servirebbe a scongiurare un’eventuale costituzione di parte civile di quest’ultima.
Va ricordato poi che, ai sensi dell’art. 62, nr. 6, c.p., costituisce attenuante comune (che dà diritto a uno sconto di pena di un terzo) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.
Dunque, sebbene la procedibilità sia d’ufficio, l’accordo con la controparte può comunque comportare dei vantaggi e, nell’eventuale ipotesi di condanna, il giudice ne terrebbe senz’altro conto nel determinare la pena.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva