È lecito registrare conversazioni come prova?

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Autore: Redazione

17 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa rischia chi diffonde la registrazione di una telefonata o di una conversazione avuta all’insaputa degli altri?

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È legale registrare dialoghi all’insaputa dei partecipanti a condizione di essere presenti alla conversazione (non bisogna cioè lasciare il registratore nascosto ed allontanarsi) e di trovarsi in un luogo diverso dal domicilio del soggetto registrato. Allo stesso modo, è legittimo registrare una telefonata a noi diretta o da noi effettuata. Ma cosa si può fare con i contenuti delle registrazioni? È lecito registrare conversazioni come prova? E cosa si rischia chi diffonde il file, lo pubblica su Internet o lo condivide in una chat?

Anche se bastano uno smartphone o una chiavetta usb per registrare conversazioni dal vivo o telefoniche e raccogliere informazioni, per poi utilizzarle e renderle pubbliche, si tratta di una pratica non sempre lecita. Come vedremo a breve, i contenuti delle registrazioni potrebbero servire, ad esempio, per difendersi in giudizio, per sporgere una querela o una denuncia, per far valere un proprio diritto o per finalità di studio

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[1]; ma c’è anche chi se ne vale per diffamare una persona, seppur col fine – ritenuto lecito – di smascherare un impostore e far conoscere a tutti l’altrui condotta illecita.

Il diritto però non consente di farsi giustizia da sé, neanche in presenza di un reato palese e conclamato. Solo un magistrato può giudicare e condannare, non anche l’opinione pubblica che diventa spesso solo una gogna elettronica, senza possibilità di appello.

Prima però di stabilire se è lecito registrare conversazioni come prova, cerchiamo di definire i confini dettati dalla normativa sulla privacy in merito alle stesse registrazioni.

È legale registrare una conversazione o una telefonata?

Chi parla con un’altra persona accetta il rischio di essere registrata. È questa la motivazione addotta dalla Cassazione per giustificare la liceità delle registrazioni fatte all’insaputa dei presenti.

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Chiunque quindi può registrare con uno smartphone o altro dispositivo un dialogo in corso e archiviarlo in memoria, senza dover chiedere autorizzazioni ai partecipanti o metterli al corrente di ciò. Non si tratta di una «intercettazione»: tale termine è riservato solo alle registrazioni fatte dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del giudice, solo per reati particolarmente gravi.

Altrettanto è possibile fare con una telefonata, sia ricevuta che effettuata.

Condizioni per poter registrare una conversazione o una telefonata

Per poter registrare una conversazione o una telefonata all’insaputa dei partecipanti è però necessario rispettare due condizioni:

Quanto al primo presupposto, la privacy richiede che non si possano usare dispositivi di registrazione all’interno dell’abitazione altrui e alle relative pertinenze come il giardino circostante, il garage o il pianerottolo di casa.

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Sono equiparate alla dimora altrui anche l’abitacolo dell’altrui automobile, l’ufficio privato, lo studio professionale o il luogo di lavoro non accessibile al pubblico (si pensi al retro bottega).

Quanto al secondo presupposto, la legge vieta di registrare una conversazione senza che gli altri partecipanti avvertano l’altrui presenza. In pratica, chi parla deve sapere di essere quantomeno ascoltato. Questo significa che chi registra non deve allontanarsi in un altro luogo, ingenerando nei presenti la convinzione di non poter essere sentiti. È quindi vietato lasciare il registratore ed uscire dalla stanza (si pensi al marito che lascia una cimice in casa, prima di andare al lavoro, per sentire cosa dice la moglie).

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Quanto invece alla registrazione della telefonata, questi problemi non si pongono. Difatti, anche se è vero che chi parla e viene registrato potrebbe trovarsi in casa propria, tale requisito in questo caso non rileva. Quanto invece all’altrui presenza, essa è scontata proprio per via del tipo di conversazione a due. Come chiarito dalla Cassazione, è legittimo mettere in vivavoce una conversazione telefonica senza avvertire l’interlocutore, perché chi intrattiene la telefonata accetta il rischio che il suo contenuto possa anche essere diffuso a terzi. Ma la condotta potrebbe – in certi casi – rappresentare un illecito civile o deontologico [2].

È legale registrare lezioni, videoconferenze o convegni?

È possibile anche registrare le

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videoconferenze alle quali si partecipa per finalità private (di studio, di ricerca). Non è consentito, invece, divulgarle senza il consenso degli interessati, perché, nella maggior parte dei casi, è difficile sostenere il legittimo interesse alla divulgazione.

Allo stesso modo, è possibile partecipare a convegni e registrare gli speech (sempre che non venga vietato dagli organizzatori). L’importante è non diffondere il contenuto delle relazioni, cosa che integrerebbe peraltro una violazione del diritto d’autore.

Il dipendente può registrare una conversazione con il proprio datore di lavoro?

È lecito registrare le conversazioni tra il lavoratore e il suo datore di lavoro o i colleghi, ma solo se il file serve per difendersi in un giudizio. Le registrazioni quindi, solo in tale caso, non integrano né un illecito civile né disciplinare

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[3].

Cosa rischia chi diffonde la registrazione di una conversazione?

Diffondere una telefonata a noi diretta integra una violazione della legge in materia di privacy [4]. La voce infatti è un dato personale. Ma se esiste un legittimo interesse alla diffusione del video o della registrazione, come può essere quello di cronaca oppure la difesa giudiziale di un proprio diritto, non occorre il consenso degli interessati.

La pubblicazione delle conversazioni acquisite fraudolentemente senza il consenso degli interessati, a meno che la divulgazione non serva per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca, costituisce quindi un reato [5]. Per integrare il reato le registrazioni devono essere compiute «

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fraudolentemente», ad esempio da parte di persone che non erano presenti alla conversazione e con mezzi idonei a eludere la percezione di essere registrati.

La legge prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque fraudolentemente prende cognizione di comunicazioni tra persone a lui non dirette. L’articolo 617 del Codice penale fa riferimento alle sole conversazioni telefoniche, ma va letto insieme all’articolo 623-bis, che allarga il campo a qualunque captazione illecita, non soltanto a quelle telefoniche.

Commette il reato di cognizione illecita di comunicazioni, previsto dall’articolo 617 del Codice penale, anche il marito separato che, preoccupato per le interferenze pericolose della madre sui figli, registra le telefonate tra di loro, pur avendo avvertito la moglie delle sue intenzioni.

La stessa pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni si applica a chi diffonde la telefonata [6].

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