Istat obbligo di risposta: sanzioni

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Autore: Redazione

19 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa succede a chi non risponde ai questionari dell’Istat o non si reca al Comune per fornire i dati richiesti?

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Un nostro lettore è stato chiamato dal Comune per compilare i moduli Istat per il censimento. Per alcune domande invece è stato richiesto di recarsi personalmente in Comune. Ci chiede se sia legittimo tale comportamento e quali sono le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di risposta all’Istat. Ma procediamo con ordine.

Ai questionari inviati dall’Istat non è sempre necessario rispondere. L’obbligo di risposta e le conseguenti sanzioni scattano solo per le rilevazioni del Programma statistico nazionale espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei ministri, emanata dopo con decreto del Presidente della Repubblica.

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Dunque, l’Istat predispone l’elenco delle indagini indicando quali sono quelle con obbligo di risposta per i privati. Questo elenco viene poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo fa approvare dal Consiglio dei Ministri; segue l’adozione del Decreto del Presidente della Repubblica, che viene poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

È necessario quindi che il questionario inviato dall’Istat alle famiglie indichi con precisione quali sono le domande a cui consegue l’obbligo di risposta. Di solito, viene specificamente indicato che la mancata risposta fa scattare le sanzioni previste dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 322/1989. Si tratta di sanzioni amministrative di carattere pecuniario. Pertanto, non è previsto alcun reato in caso di omessa comunicazione all’Istat.

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Il citato articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 impone alle famiglie di fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione. I soggetti obbligati a fornire i dati sono:

Le sanzioni previste per la famiglia in caso di mancata risposta all’Istat sono nella misura minima di 206,58 euro e massima di 2.065,83 euro. È da ritenere che la sanzione scatti per nucleo familiare e non per singolo componente.

In caso di irrogazione della sanzione amministrativa per omessa risposta all’Istat, è possibile pagare entro 60 giorni in misura ridotta. Non è previsto il pagamento rateale.

In alternativa, qualora si ritenga la sanzione illegittima, è possibile fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni.

Di regola, le rilevazioni Istat vengono effettuate tramite l’invio di moduli questionari da rispedire per posta o in modalità online. La richiesta pervenuta dal Comune potrebbe riguardare indagini statistiche effettuate su base locale, tramite cioè lo stesso Comune. Nel qual caso, o si procede con visita porta a porta del delegato del Comune oppure sarà necessario recarsi presso il Comune agli orari indicati.

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