Istat obbligo di risposta: sanzioni
Cosa succede a chi non risponde ai questionari dell’Istat o non si reca al Comune per fornire i dati richiesti?
Un nostro lettore è stato chiamato dal Comune per compilare i moduli Istat per il censimento. Per alcune domande invece è stato richiesto di recarsi personalmente in Comune. Ci chiede se sia legittimo tale comportamento e quali sono le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di risposta all’Istat. Ma procediamo con ordine.
Ai questionari inviati dall’Istat non è sempre necessario rispondere. L’obbligo di risposta e le conseguenti sanzioni scattano solo per le rilevazioni del Programma statistico nazionale espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei ministri, emanata dopo con decreto del Presidente della Repubblica.
Dunque, l’Istat predispone l’elenco delle indagini indicando quali sono quelle con obbligo di risposta per i privati. Questo elenco viene poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo fa approvare dal Consiglio dei Ministri; segue l’adozione del Decreto del Presidente della Repubblica, che viene poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
È necessario quindi che il questionario inviato dall’Istat alle famiglie indichi con precisione quali sono le domande a cui consegue l’obbligo di risposta. Di solito, viene specificamente indicato che la mancata risposta fa scattare le sanzioni previste dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 322/1989. Si tratta di sanzioni amministrative di carattere pecuniario. Pertanto, non è previsto alcun reato in caso di omessa comunicazione all’Istat.
Il citato articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 impone alle famiglie di fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione. I soggetti obbligati a fornire i dati sono:
- l’intestatario del foglio di famiglia;
- la persona che dirige la convivenza.
Le sanzioni previste per la famiglia in caso di mancata risposta all’Istat sono nella misura minima di 206,58 euro e massima di 2.065,83 euro. È da ritenere che la sanzione scatti per nucleo familiare e non per singolo componente.
In caso di irrogazione della sanzione amministrativa per omessa risposta all’Istat, è possibile pagare entro 60 giorni in misura ridotta. Non è previsto il pagamento rateale.
In alternativa, qualora si ritenga la sanzione illegittima, è possibile fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni.
Di regola, le rilevazioni Istat vengono effettuate tramite l’invio di moduli questionari da rispedire per posta o in modalità online. La richiesta pervenuta dal Comune potrebbe riguardare indagini statistiche effettuate su base locale, tramite cioè lo stesso Comune. Nel qual caso, o si procede con visita porta a porta del delegato del Comune oppure sarà necessario recarsi presso il Comune agli orari indicati.