Lavori fatti nell’immobile: all’ex coniuge la restituzione del denaro investito nella casa

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Autore: Redazione

13 aprile 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’ex coniuge ha diritto alla restituzione della somma spesa per i lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare: va sostituita alla domanda di arricchimento senza causa quella di ripetizione di indebito.

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Il coniuge che abbia investito del denaro proprio per lavori nella casa coniugale di proprietà dei suoceri ha diritto alla restituzione delle somme spese.

In tali casi, egli dovrà esercitare, in tribunale, un’azione che i tecnici del diritto chiamano “domanda di ripetizione dell’indebito[1].

A dirlo è stata una recentissima sentenza della Cassazione [2]. La vicenda si riferisce alla richiesta di restituzione, da parte di una donna, delle somme da lei spese per ammodernare l’appartamento di proprietà dei suoceri e da questi ultimi concesso alla coppia come casa coniugale.

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È sempre possibile, quindi, recuperare i soldi utilizzati per la ristrutturazione di una casa non propria, anche se adibita poi a tetto domestico. Infatti, sebbene lo scopo di chi paga la ditta di lavori sia quello di avvantaggiare la coppia (marito e moglie) con il rifacimento dell’appartamento, una volta che il matrimonio si spezza tali migliorie restano ad esclusivo vantaggio del terzo titolare dell’immobile (nel caso deciso dalla Suprema Corte, i suoceri della moglie).

Non essendo, infatti, l’appartamento più adibito a casa coniugale, il proprietario avrebbe ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione.

È peraltro irrilevante che il denaro sia stato materialmente donato, al coniuge che ha sostenuto tale spesa, da un terzo soggetto (nel caso di specie, il padre della donna), e quest’ultimo lo abbia poi investito nella ristrutturazione.

Determinante, però, in questi casi, è la scelta di azione che si intraprende in tribunale. La Cassazione ha precisato che si deve trattare di una azione di “ripetizione dell’indebito” e non già invece una domanda di “arricchimento senza giusta causa”: terminologie tecniche, che l’avvocato conosce, ma che non cambiano la sostanza del diritto per la parte che voglia ottenere un equo rimborso.

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