Carichi di famiglia e licenziamento collettivo
Criterio di scelta dei carichi familiari per i lavoratori in esubero: conta anche la famiglia dopo il divorzio e il mantenimento dei figli.
In caso di licenziamento collettivo, i carichi di famiglia costituiscono uno dei criteri di selezione che il datore di lavoro deve valutare nell’individuazione dei lavoratori da mandare a casa. Non è l’unico, ma sicuramente si tratta del più problematico. A quale famiglia si riferisce la legge: quella anagrafica o quella in senso fiscale? Contano solo i conviventi? E che succede nel caso di una coppia divorziata ove il padre continua a versare il mantenimento ai figli? A quest’ultima ipotesi si è riferita una recente sentenza della Cassazione
Indice
Cos’è il licenziamento collettivo?
Se il datore di lavoro con più di 15 dipendenti intende effettuare – nell’arco di 120 giorni – almeno 5 licenziamenti (1 solo se l’azienda è interessata dalla Cigs) nell’unità produttiva oppure in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia, a causa della riduzione o trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro, deve osservare la procedura di riduzione del personale denominata «
È possibile fare ricorso al licenziamento collettivo in caso di:
- riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro;
- cessazione dell’attività.
La procedura del licenziamento collettivo consta di una prima fase in cui l’azienda tenta un accordo con i sindacati rivolto a individuare soluzioni alternative al licenziamento o, in caso contrario, le liste dei lavoratori in esubero.
Nel caso in cui tale intesa non dovesse avere luogo, si procede con l’intermediazione dell’ufficio pubblico provinciale delegato dalla Regione. Quand’anche in questo caso non sia possibile un punto d’accordo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei
I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
Nel momento in cui l’azienda deve procedere a un licenziamento collettivo, l’individuazione dei lavoratori da mandare a casa deve essere fatta secondo i criteri di scelta concordati con i sindacati. Tali criteri sono orientati sulla base delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative: l’accordo può prevedere criteri di scelta astratti o indicare concretamente i singoli lavoratori da licenziare. Lo scopo è quello di formare una graduatoria rigida, che tolga ogni discrezionalità al datore di lavoro onde evitare che, dietro le scelte di quest’ultimo, possano celarsi intenti discriminatori.
Se tale accordo non viene concluso neanche con l’opera dell’ufficio pubblico, è la
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
La regola del concorso dei criteri impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, ma non esclude che si possa accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale.
Il criterio di scelta dei carichi di famiglia nel licenziamento collettivo
A individuare i «carichi di famiglia» come criterio di scelta nel licenziamento collettivo è l’articolo 5 della Legge n. 223/1991.
Cosa si intende per «carichi di famiglia»? Secondo la Cassazione, si deve avere a riferimento la situazione economica effettiva della famiglia del lavoratore; non ci si può quindi limitare al solo numero di «familiari a carico» da un punto di vista fiscale, visione quest’ultima che potrebbe risultare riduttiva.
Ne deriva che il riferimento ai carichi di famiglia deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico. Con ciò la legge punta dunque ad individuare i lavoratori più deboli socialmente.
Questo significa che, nel caso di un lavoratore divorziato, che tuttavia sia tenuto a versare l’
Bisogna quindi far riferimento ad una nozione “elastica” del criterio dei carichi di famiglia, considerando tutti gli elementi che possono concorrere a definire in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.
La vicenda
La decisione in commento ha ad oggetto la vicenda di un lavoratore licenziato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo in applicazione del criterio dei carichi di famiglia. Lo stesso era separato consensualmente ed era tenuto a corrispondere all’ex moglie un assegno per il mantenimento della figlia minore. Secondo i giudici, il lavoratore non poteva essere equiparato ad un lavoratore senza famiglia a carico; il criterio dei carichi di famiglia infatti non va identificato in base ad una nozione strettamente fiscale, ma deve includere anche quelle situazioni di fatto rilevanti come il mantenimento della figlia minore nel caso di specie.