Nascondere al proprio partner di essere trans è reato?

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Autore: Redazione

06 giugno 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Non rivelare la propria identità sessuale è reato? Cosa rischia chi non comunica di essere gay o transgender?

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Un lettore ci ha chiesto se nascondere al proprio partner di essere trans è reato. Cosa potrebbe succedere se, incontrando una bella donna in una discoteca e concordando con questa di appartarvi in un luogo riservato, prima dell’inizio del rapporto, ma a effusioni già iniziate, dovessi accorgerti che è un trans? Il fatto di mentire sulla propria identità sessuale può essere considerato un reato?

Di questi tempi, si parla molto di lotta all’omofobia e di rivendicazioni sulla parità dei sessi (o, addirittura, dei “non sessi” come nel caso dei “non binari”). Poco si dice però sul dovere opposto: quello alla chiarezza nei rapporti interpersonali. Chi viene tratto in inganno dalle altrui sembianze – femminili o maschili – a fronte di una iscrizione anagrafica differente, può tutelare i propri diritti in sede penale, sentendosi magari offeso, violato e, perché no,

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violentato?

Il primo reato che viene in rilievo in un’ipotesi del genere è quello di sostituzione di persona, un reato per il quale l’articolo 494 del Codice penale prevede un anno di reclusione. L’illecito penale scatta tutte le volte in cui una persona si attribuisce (tra le altre cose) uno stato o una qualità che non ha e lo fa agendo con lo scopo di danneggiare la vittima o procurarsi un indebito vantaggio.

Una sentenza della Cassazione del 2007 [1] ha ritenuto colpevole colui che si spaccia per un’altra persona di sesso diverso. Nel caso di specie, però, l’imputato aveva agito con il preciso intento di ledere la reputazione della vittima.

È dubbio allora che si possa configurare il reato di sostituzione di persona se tale scopo non sussiste, come nel caso di chi si senta semplicemente attratto da un’altra persona e voglia con questa consumare un rapporto sessuale.

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Un’altra sentenza della Cassazione [2] tratta la questione sotto un diverso profilo, quello della violenza sessuale.

La violenza sessuale sussiste (tra le tante ipotesi) quando il consenso della vittima non coinvolge tutti gli aspetti del rapporto: solo, quindi, l’atto in sé ma anche l’identità del partner. Ad esempio, commetterebbe violenza sessuale il soggetto che, spacciandosi per il proprio fratello gemello, vada a letto con la fidanzata di quest’ultimo facendo credere a costei di essere in realtà il suo partner.

Pertanto, la condotta vietata dal Codice penale ricomprende ogni congiunzione carnale o contatto corporeo connotato da costrizione: sia essa violenza, minaccia o abuso di autorità; ma anche la

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sostituzione ingannevole di persona.

Ognuno di questi comportamenti è infatti potenzialmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale, a strapparle cioè un consenso che, diversamente, non avrebbe mai concesso.

Il caso comunque pone non poche problematiche da un punto di vista giuridico e, certo, meriterebbe un ulteriore approfondimento soprattutto in ordine alle modalità con cui è stato carpito il consenso della vittima.

Difatti, è di certo da escludere qualsiasi reato laddove il comportamento del presunto reo non sia stato tale da generare volutamente confusione e trarre in inganno la parte offesa.

Il problema di fondo è che è ben possibile confondere un

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transgender con una persona del sesso opposto: e ciò non certo perché quest’ultimo sfrutti tale circostanza, con dolo, al fine di trarre in inganno la gente. Si tratta piuttosto del suo modo di essere, per il quale non gli può essere attribuita alcuna colpa o malafede.

Né è possibile ritenere che, prima di consumare un rapporto sessuale, i partner debbano confidare all’altro i propri gusti ed orientamenti, quasi come se fosse una sorta di “liberatoria” da far sottoscrivere.

Nulla peraltro potrebbe escludere che chi si senta “offeso” dalla scoperta di avere dinanzi un trans sia egli stesso colpevole per non essersi accorto di tale particolarità.

Insomma, ci sembra di concludere che, laddove non vi sia alcun comportamento artificioso e fraudolento, non si possa parlare neanche di reato.

A titolo puramente informativo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza, il fatto di rivelare al proprio coniuge di essere gay solo dopo il matrimonio non è considerabile motivo di colpa e, quindi, di addebito. Dichiarare la propria omosessualità non è – secondo la Cassazione – una violazione dei doveri del matrimonio e quindi una colpa, anche se taciuta per molto tempo.

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