Pistola giocattolo senza tappo rosso: sanzione

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La sola detenzione di armi giocattolo senza tappo rosso non è reato: l’importante è che la canna sia occlusa.

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La legge vieta di uscire, fuori dalla propria casa, con oggetti che riproducono armi senza occlusione della canna. Ragion per cui le pistole giocattolo devono avere il tappo rosso proprio per poter essere riconosciute e distinte dalle normali armi: un obbligo questo che scatta innanzitutto in capo ai commercianti.

Ma quale sanzione rischia chi viene trovato con una pistola giocattolo senza tappo rosso? Ci sono due diversi e opposti orientamenti, entrambi a firma della Cassazione. Li citeremo qui di seguito partendo però dal testo letterale della legge.

Legge sul porto d’armi: cosa dice?

La legge n. 110 del 1975 (per come di recente modificata) incrimina espressamente il porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di strumenti in metallo riproducenti armi (cosiddette pistole giocattolo) oppure strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani) mancanti del tappo rosso occlusivo della canna.

In precedenza, questa disposizione era contenuta all’articolo 5 della legge n. 110/1975 che poi è stato modificato; oggi, il divieto è contenuto all’articolo 4 comma 2.

Si può tenere a casa una pistola giocattolo senza tappo rosso?

Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], posto che la legge vieta non già la detenzione di pistole-giocattolo senza tappo rosso ma il «porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione», la semplice detenzione non costituisce reato. In pratica, non può essere incriminato chi custodisce a casa una

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pistola giocattolo senza tappo rosso. Per tale comportamento – sottolinea la Cassazione – non c’è sanzione in quanto non è previsto dalla legge come reato.

Logica conseguenza è anche la seguente: qualora sequestrata, l’arma giocattolo va restituita al suo legittimo proprietario. Non importa se questi può apparire un soggetto pericoloso come nel caso di chi, tramite un social network, inciti all’odio razziale (è proprio il caso deciso dalla Cassazione).

Sanzione per chi esce con una pistola giocattolo senza tappo rosso

Ma vediamo allora qual è la sanzione per chi esce di casa con una pistola giocattolo senza tappo rosso. A norma dell’articolo 4 della legge 110/1975, il trasgressore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Si tratta chiaramente di una sanzione penale.

Si può uscire di casa con una pistola giocattolo senza tappo rosso?

Secondo un’altra interpretazione della Cassazione [2], anche chi esce di casa con una pistola giocattolo senza tappo rosso

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non commette reato. Questo perché l’uso o porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale solo se, mediante esso, si realizzi un diverso reato del quale l’uso dell’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante.

Si pensi al caso di chi fa una rapina con una pistola giocattolo oppure a chi minacci un’altra persona nel corso di un diverbio e che, per rendere più forte tale minaccia, estragga dalla tasca una pistola giocattolo a cui, in precedenza, ha tolto il tappo rosso proprio proprio per far credere che questa sia vera.

Come anticipato sopra, però, questa interpretazione non è univoca. La prima sentenza della Cassazione che abbiamo riportato in questo articolo afferma il contrario, ossia l’uso o il porto di un’arma giocattolo sprovvista di tappo rosso non costituisce reato solo se detenuta in casa ma ritorna ad essere illecito penale non appena la stessa viene portata al di fuori della propria abitazione.

La vicenda

Durante una perquisizione disposta dal pubblico ministero nell’abitazione dell’imputato indagato per il delitto previsto dall’articolo 604-bis del Codice penale, oltre al sequestro di vari cellulari, tablet e hard disk erano state trovate e trattenute molte armi (tirapugni, scacciacani, coltelli) conservate dentro una vetrina del soggiorno. In seguito alla mancata convalida del pubblico ministero (pm) sul sequestro delle armi, il tribunale di primo grado aveva disposto la loro restituzione con esclusione di quelle riproducenti pistole prive di tappo rosso, perché soggette a confisca essendone vietata la fabbricazione e il porto non autorizzati.

Nel caso deciso dalla prima delle due sentenze della Cassazione che qui abbiamo riportato, visto che le finte armi rinvenute in possesso dell’imputato si trovavano in casa sua, in un luogo visibile ma chiuso, non poteva scattare una contravvenzione che giustificasse il loro sequestro.

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