Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: perché chiederla e come

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Autore: Maria Monteleone

29 aprile 2014

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Separare i propri beni da quelli ereditati grazie al beneficio d’inventario: così si risponde dei debiti del defunto nei limiti del valore dei beni pervenuti in successione.

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Quando si accetta l’eredità si ricevono per successione non soltanto i beni materiali della persona defunta ma anche alcuni crediti e debiti che questi aveva nei confronti di terzi e che non si sono estinti per effetto della sua morte.

È allora conveniente per l’erede distinguere fin da subito il patrimonio ereditato da quello proprio e fare in modo che gli eventuali creditori del defunto si soddisfino solo sul patrimonio ereditato [1]. Ciò è possibile grazie all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

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che permette all’erede di:

– rispondere di eventuali debiti del defunto solo con il patrimonio ereditato senza che i creditori del defunto possano aggredire il suo patrimonio personale;

– non pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti grazie alla successione.

Come ottenere l’accettazione con beneficio di inventario

L’erede interessato deve rivolgersi alla cancelleria del Tribunale civile del luogo in cui il defunto ha avuto l’ultimo domicilio. Qui egli deve presentare una dichiarazione in cui manifesta la volontà di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.

L’erede può anche rivolgersi ad un notaio il quale si occupa della trasmissione della dichiarazione al tribunale.

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La dichiarazione dell’accettazione dell’eredità viene inserita dal cancelliere nel registro delle successioni tenuto presso il Tribunale.

Prima o dopo aver reso la dichiarazione, l’erede deve presentare, sempre presso la cancelleria del tribunale, un’istanza per la formazione dell’inventario dei beni del defunto [2].

Tale inventario serve per identificare i beni, i crediti e i debiti appartenenti al defunto al momento della morte.

L’inventario è redatto dal cancelliere o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale.

L’ufficiale addetto deve comunicare alle persone interessate ad assistere all’inventario [3] il luogo, la data e l’ora di inizio delle operazioni.

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Entro quando si può accettare con beneficio d’inventario?

Per avere il beneficio d’inventario occorre rispettare dei termini che variano a seconda che l’erede sia o meno già in possesso dei beni del defunto.

L’erede che è già in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati deve compiere l’inventario entro tre mesi dalla data di apertura della successione. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, chi ha accettato l’eredità non può più ottenere il beneficio d’inventario e diventa erede puro e semplice, con la conseguenza che risponderà dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio.

Compiuto l’inventario, l’erede che non ha ancora presentato la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario deve farlo entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario stesso [4];

L’erede che non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può presentare dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario entro dieci anni dalla data di apertura della successione.

L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Se l’erede ha formato l’inventario prima di presentare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, deve presentare quest’ultima entro quaranta giorni dalla data del compimento dell’inventario stesso [5].

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