Quali sono i documenti necessari per poter andare a caccia?

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Autore: Redazione

02 agosto 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sia che vogliate diventare cacciatori o lo siate già da tempo, siete tenuti ad una serie di formalità per non incappare nelle pesanti sanzioni previste dalla legge.

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L’esercizio della caccia è stato ridisciplinato da una legge del 1992 che prevede non solo le formalità che il cacciatore deve espletare, ma anche una serie di norme a tutela della fauna.

Requisiti

Per poter cacciare bisogna:

1. aver compiuto 18 anni;

2. essere muniti di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla Questura;

3. aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della caccia (cosiddetta

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licenza di caccia);

4. essere assicurati civilmente per infortuni provocati a terzi;

5. essere muniti del tesserino venatorio regionale (rilasciato dal Comune di residenza);

6. aver corrisposto la tassa governativa annuale.

Abilitazione all’esercizio venatorio

Senza l’abilitazione all’esercizio venatorio non è possibile ottenere, dalla Questura, la licenza di porto di fucile per uso di caccia. Per ottenerne l’abilitazione, il futuro cacciatore deve presentare apposita domanda al Presidente della Provincia in cui risiede, allegando tra gli altri un certificato medico di idoneità, e deve superare un esame sulle seguenti materie:

– legislazione sulla caccia;

– zoologia, con prova pratica di riconoscimento degli animali;

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– armi e munizioni e le leggi che le disciplinano;

– tutela della natura e rispetto dell’agricoltura;

– pronto soccorso.

La licenza di porto di fucile è valida sull’intero territorio nazionale e dura 6 anni, però per i primi dodici mesi il cacciatore deve andare a caccia accompagnato da un collega che abbia conseguito la licenza da almeno 3 anni.

Documenti da esibire

Se il cacciatore, durante le sue escursioni, viene fermato dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie o di protezione dell’ambiente autorizzate, o dagli agenti del Corpo Forestale, deve esibire:

1. la licenza di porto di fucile;

2. il tesserino rilasciato dalla propria regione nel quale sono riportate le forme di caccia consentite, il calendario regionale e le zone in cui è consentito cacciare;

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3. il contrassegno della polizia di assicurazione obbligatoria.

Il cacciatore deve inoltre consentire che costoro verifichino che la selvaggina abbattuta o catturata non appartenga alle specie protette. In caso di irregolarità deve pagare un’ammenda.

Assicurazione obbligatoria

La nuova legge sulla caccia impone anche un’assicurazione obbligatoria a tutela dei terzi che abbiano subito dei danni dal cacciatore a causa della sua condotta poco accorta.

I cacciatori debbono quindi munirsi di polizza assicurativa:

– per responsabilità civile da uso di armi per attività venatoria, con massimale di almeno 1.000.000.000 per sinistro, di cui 750.000.000 per persone danneggiate e 250.000.000 per danni ad animali e cose;

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– per infortuni connessi ad attività venatoria, con massimale di almeno 100.000.000 per morte ad invalidità permanente.

Le tariffe assicurative vengono aggiornate ogni 4 anni con decreto MAF.

In caso di incidente, il danneggiato può rivalersi direttamente nei confronti della assicurazione del colpevole.

Fondo di Garanzia per le vittime della caccia

La stessa legge prevede anche l’istituzione presso l’I.N.A. di un Fondo di Garanzia per le vittime della caccia, a cui potranno rivolgersi coloro i quali abbiano subito dei danni da un cacciatore rimasto ignoto o che non risulti assicurato.

Nel primo caso l’interessato ha diritto solo al risarcimento dei danni alla persona, e solo in caso di morte e invalidità permanente oltre il 20%; nel secondo caso invece l’interessato può ottenere anche un limitato ristoro dei danni alle cose.

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