È pignorabile una polizza?

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Autore: Redazione

06 maggio 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Polizza vita: la possibilità che i creditori possano pignorare una polizza è esclusa dal codice civile, sebbene bisogna sempre guardare alla natura del prodotto: le caratteristiche finanziarie, a discapito di quelle previdenziali, rendono pignorabile la polizza.

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Il codice civile [1] dispone che le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. L’intangibilità delle somme dovute dall’assicuratore riguarda ogni specie di assicurazione sulla vita, sia questa a favore proprio o a favore altrui.

Il che vuol dire che le somme derivanti da polizza vita sono, pertanto, impignorabili ed insequestrabili.

Bisogna, però, fare delle precisazioni. Nel 2007 la Cassazione ha precisato che l’impignorabilità riguarda esclusivamente la

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disciplina civile e non tocca i casi di responsabilità penale, dove esiste invece, possibilità di sequestro preventivo. In presenza di una responsabilità penale, quindi, è possibile il sequestro della polizza. Questo principio è stato ribadito poche ore fa dalla stessa Suprema Corte [2]. Si legge nella sentenza che, in caso di evasione fiscale, anche le polizze assicurative sulla vita possono essere oggetto di sequestro preventivo. Ciò perché il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dal codice civile [1], attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della
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responsabilità penale.

Nel 2008 si è espressa ancora la Corte di Cassazione a sezioni unite, ribadendo in linea di principio le caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità della polizza vita anche in caso di fallimento.

Attenzione, però, ai limiti che tale principio incontra. Ad esempio, una polizza vita a premio unico e di importo rilevante sottoscritta da un imprenditore già debitore di una banca o dell’amministrazione finanziaria non può essere considerata impignorabile ed insequestrabile.

Ultimamente parecchie sentenze hanno posto qualche dubbio sulla impignorabilità delle polizze in particolare di quelle di natura finanziaria, posta la dubbia connotazione della loro finalità previdenziale, a favore, invece, di quella di investimento.

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In altri termini il fine previdenziale di un contratto assicurativo risulta davvero presente “se la prestazione che questi è tenuto ad adempire sia esigibile e/o determinabile unicamente in ragione dell’evento della vita contemplato, e, quindi, prescinda – fatta salva l’eventuale rivalutazione annuale delle somme assicurate – dall’andamento dell’impiego delle risorse acquisite dagli assicurati sotto forma di premi”.

Nella materia non vi è unitarietà di interpretazioni. La disparità di opinioni dipende da diversi parametri di valutazione quali l’evoluzione del quadro normativo relativo alla qualificazione giuridica dei prodotti, il concreto atteggiarsi della polizza finanziaria oggetto di giudizio e, infine, l’interpretazione fornita dai Tribunali di merito con riguardo alla finalità previdenziale del contratto di polizza finanziaria.

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Si può affermare che il beneficio dell’impignorabilità si applica alle polizze linked anche in sede di contestazione giudiziale, laddove la connotazione finanziaria non sia tale da sradicare completamente la funzione previdenziale: è il caso delle polizze linked garantite dove la compagnia assicurativa garantisce all’assicurato la corresponsione, a titolo di rendita o di capitale, di una somma pari al premio versato, aumentata di un rendimento minimo.

Infine, occorre ricordare che la legge considera anche il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall’assicuratore, anche se soltanto nei limiti dell’importo dei premi corrisposti per il contratto.

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