Quando due si separano i figli a chi vanno?
Affidamento e collocazione: prevale il padre o la madre in caso di separazione o di coppia di conviventi?
Un nostro lettore ci pone una domanda tanto delicata quanto frequente: quando due si separano i figli a chi vanno? Il problema si pone sia per le coppie sposate che per quelle di ex conviventi. Tuttavia, come avremo modo di vedere meglio a breve, la risposta è identica. Difatti i rapporti tra genitori e figli non sono influenzati dal tipo di legame che i genitori hanno deciso di instaurare tra di loro: ciò perché i doveri del padre e della madre scaturiscono già dalla semplice nascita del bambino e non vengono influenzati dall’esistenza o meno del matrimonio.
Prima però di stabilire a chi vanno i figli quando due si separano, dobbiamo chiarire due termini essenziali tutte le volte in cui si parla di “separazione” di una coppia con figli: il primo è quello dell’affidamento; il secondo è il collocamento. Si tratta di due concetti differenti che speso vengono tra loro confusi. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cosa succede ai figli quando due si separano?
Nel momento in cui padre e madre decidono di separarsi – siano essi sposati o semplici conviventi – è necessario definire chi dei due si prenderà quotidianamente cura dei figli o, in altri termini, con chi questi ultimi andranno materialmente a vivere. Questo concetto viene espresso con un termine giuridico specifico:
Il collocamento, dunque, indica la residenza abituale del figlio, ovvero dove il bambino vive prevalentemente. Esistono due forme di collocamento:
- collocamento prevalente: il figlio vive principalmente con un genitore (il genitore collocatario), pur mantenendo il diritto di frequentare l’altro genitore (il genitore non collocatario);
- collocamento alternato: il figlio vive a periodi alterni con ciascun genitore, ad esempio una settimana con la madre e una settimana con il padre. Questa soluzione è meno frequente e viene adottata solo in casi particolari, quando si ritiene che sia la soluzione migliore per il minore.
Il collocamento può essere definito di comune accordo tra i genitori, ma se i due non trovano una soluzione, dovranno fare ricorso al giudice (tramite un avvocato) affinché prenda la decisione finale.
Il più delle volte il giudice assegna i figli alla madre, non perché lo dica la legge ma perché ritiene che questa sia maggiormente in grado di badare alle esigenze dei figli. Statisticamente avviene così, anche quando il padre dimostra di avere delle ottime capacità. Se il figlio però ha almeno 12 anni deve essere sentito e il giudice deve tenere conto delle sue preferenze, senza tuttavia poter essere da queste vincolato.
Esiste poi un secondo aspetto da tenere in considerazione. La paternità e la maternità determinato un diritto-dovere dei genitori: quello di assumere le decisioni più importanti in merito alla crescita, educazione, istruzione e salute dei figli. Questo concetto viene invece espresso con un altro termine giuridico:
L’affidamento riguarda la responsabilità genitoriale e le decisioni relative alla vita del figlio. Può essere di due tipi:
- affidamento esclusivo: un solo genitore prende le decisioni importanti per il figlio (educazione, salute, ecc.);
- affidamento condiviso (o congiunto): entrambi i genitori condividono la responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni importanti per il figlio. Questo è il modello prevalente oggi in Italia, in quanto si ritiene che sia nell’interesse del minore mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori.
Anche l’affidamento viene definitivo di comune accordo dai genitori ma questi, dovendo avere come obiettivo l’interesse del minore, non potranno “lavarsi le mani” e disattendere a tale compito. Ecco perché, anche un accordo rivolto a garantire l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, potrebbe essere bocciato dal giudice.
In sintesi:
- l’affidamento indica quale genitore prende le decisioni più importanti per il figlio (il più delle volte è un affidamento condiviso)
- il collocamento indica invece con chi il figlio va a vivere materialmente.
Facciamo un esempio pratico. In caso di affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti per il figlio, ma il bambino vive prevalentemente con la madre e frequenta il padre secondo un calendario stabilito.
È importante sottolineare che:
- l’affidamento condiviso non implica automaticamente il collocamento alternato;
- Il genitore non collocatario ha diritto a vedere il figlio e a trascorrere del tempo con lui, secondo le modalità stabilite dal giudice o dall’accordo tra i genitori;
- il genitore non collocatario è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, anche se non vive con lui.
Dunque, se la
A chi vanno i figli quando due si separano?
L’affidamento è di norma congiunto, spetta cioè ad entrambi i genitori, salvo vi siano particolari e gravi esigenze da far ritenere che la presenza di un genitore possa essere d’ostacolo per la crescita del minore, nel qual caso il giudice opterà per l’affidamento esclusivo (ossia in capo ad un solo genitore).
Invece il collocamento è presso un genitore. Come anticipato se padre e madre non si mettono d’accordo su chi dei due vivrà coi figli, è il giudice che decide. Il tribunale, in gran parte dei casi, predilige la madre. Questo perché, se anche non lo dice nessuna legge, il magistrato deve adottare la decisione più conforme agli interessi del minore e, in questo, viene ritenuta la madre più capace di prendersi cura della prole. Almeno nella nostra attuale società.
Questo non toglie che il padre abbia diritto a vedere i bambini periodicamente. E ciò in forza del diritto dei figli alla bigenitorialità, ossia a mantenere rapporti sia col padre che con la madre.
La scelta del genitore collocatario
Il giudice effettua un giudizio prognostico sulle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla separazione. Questo giudizio si basa su elementi concreti, come il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un rapporto assiduo.
Criteri di scelta del genitore collocatario
- capacità genitoriali: si valutano le capacità affettive ed educative di ciascun genitore, la loro disponibilità a prendersi cura del figlio e a garantire un ambiente stabile e sereno;
- stabilità e continuità: si considera l’importanza di garantire al minore una continuità affettiva e ambientale, evitando traumi o cambiamenti radicali che possano influire negativamente sul suo sviluppo;
- interesse superiore del minore: ogni decisione è presa nell’esclusivo interesse del minore, cercando di assicurare il miglior sviluppo possibile della sua personalità.
Perché spesso i figli vengono assegnati alla madre?
Storicamente, la madre è stata spesso scelta come genitore collocatario per diversi motivi:
- ruolo tradizionale: in molte famiglie, la madre ha tradizionalmente assunto il ruolo principale nella cura quotidiana dei figli, soprattutto in tenera età. Questo può portare il giudice a ritenere che la continuità di tale rapporto sia nell’interesse del minore;
- capacità di accudimento: le madri sono spesso percepite come più idonee a soddisfare le esigenze affettive e di cura dei figli, specialmente quando sono molto piccoli;
- stabilità emotiva e ambientale: se il minore ha sempre vissuto con la madre e ha con lei un legame affettivo più forte, il giudice può decidere di mantenere questa stabilità per evitare traumi al bambino.
Tuttavia, è importante sottolineare che
Diritto di visita e tempi coi genitori
Ma attenzione: il principio di “bigenitorialità” non comporta che i genitori separati abbiano diritto a passare con i figli lo stesso tempo. È sicuramente avvantaggiato il genitore collocatario.
La collocazione deve sempre aver riguardo alle esigenze del minore tanto più se è adolescente e ha una sua vita sociale.
Per quanto, almeno sulla carta, mamma e papà abbiano gli stessi diritti sui figli, di fatto ai genitori separati non spetta lo stesso tempo da spendere con i ragazzini. Tanto più se si tratta di adolescenti che hanno esigenze proprie, fra cui una vita sociale. Lo ha sancito più volte la Corte di cassazione.
Per la Cassazione, infatti, il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere.
Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.
Se poi, come in questo caso, sono adolescenti, va tenuta in stretta considerazione anche la loro vita sociale.