L’assunzione in prova è obbligatoria?

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Autore: Redazione

19 agosto 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Patto di prova: breve guida pratica per il lavoratore e il datore di lavoro.

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Il periodo di prova non è obbligatorio. Ciononostante la sua applicazione può risultare vantaggiosa per entrambe le parti per valutare l’utilità di rendere definitivo il rapporto di lavoro.

Vantaggi del periodo di prova

La legge, più spesso i contratti collettivi, ma anche il singolo contratto tra lavoratore e imprenditore, prevedono la possibilità di un periodo di prova di durata non superiore ai 6 mesi, durante il quale vengono valutate le capacità professionali della persona che sta per essere assunta. Durante lo stesso periodo anche il lavoratore può saggiare le condizioni di lavoro. Durante il periodo di prova, ciascuna parte è libera di rompere il contratto di lavoro in qualsiasi momento, senza l’obbligo di preavviso o di indennità.

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Se però è stato stabilito un periodo minimo obbligatorio, non si può recedere dal contratto prima dello scadere del termine.

Per maggiori approfondimenti sul funzionamento, consulta la nostra guida “Patto di prova nel contratto di lavoro: cos’è e come funziona”.

Il datore di lavoro può recedere dal contratto non solo senza obbligo di preavviso, ma anche senza dover giustificare la propria decisione. L’unico limite è costituito dal fatto che egli abbia agito in modo scorretto non consentendo al lavoratore di fornire la dimostrazione delle proprie capacità professionali, oppure negando l’assunzione definitiva per motivi discriminatori.

Tre le possibili conseguenze di questa condotta:

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1. che il datore di lavoro sia condannato a risarcire i danni subiti dal lavoratore per non essere stato messo nelle condizioni di fare un periodo di prova adeguato;

2. che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro che gli era stato negato a causa di un suo handicap fisico;

3. che il datore di lavoro sia costretto a riassumere il lavoratore licenziato al termine della prova per motivi discriminatori.

Applicazione

Il periodo di prova deve essere esplicitamente pattuito per iscritto tra datore di lavoro e dipendente, a meno che non sia previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In caso contrario il lavoratore si considera assunto con contratto definitivo. La durata del periodo di prova può variare in relazione alla qualifica del lavoratore o al tipo di mansioni, più o meno complesse, per le quali verrà assunto.

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In taluni casi il periodo di prova può essere sostituito dal cosiddetto “capolavoro” cioè da una dimostrazione pratica, come per esempio l’esecuzione di un’opera o di un manufatto.

La legge non stabilisce un limite massimo per la durata del periodo di prova, ciononostante si ritiene comunemente che non possa superare i 6 mesi. Scaduto il termine previsto dal contratto, il rapporto di lavoro durante la prova è disciplinato allo stesso modo del rapporto definitivo. Infatti la Corte Costituzionale del 1980 ha riconosciuto anche al lavoratore in prova le ferie retribuite e, in caso di licenziamento, il trattamento di fine rapporto, oltre naturalmente alla retribuzione per il lavoro prestato.

In caso di assunzione, il periodo di prova viene computato ai fini dell’anzianità.

Se la prova ha esito positivo l’assunzione diviene definitiva. A questo scopo non è necessaria una dichiarazione esplicita delle parti, essendo sufficiente che nessuna delle due receda dal contratto prima della scadenza del termine stabilito.

Quando l’assunzione diviene definitiva il trattamento economico non può essere modificato a sfavore del lavoratore.

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