Le polizze connesse ai mutui (Ppi)

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Autore: Redazione

12 maggio 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Tutta la disciplina legale delle assicurazioni sui mutui; col decreto liberalizzazioni, il cliente della banca è libero di cercare, autonomamente, sul mercato, la polizza più conveniente.

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Sempre più spesso, in abbinamento a mutui e ad altri tipi di prestiti, le banche fanno firmare ai clienti delle polizze vita (dette anche “Payment Protection Insurance).

Esse servono a fornire una copertura assicurativa al consumatore per l’eventualità che questi non sia in grado di restituire il prestito.

Anche se non sono obbligatorie solitamente le banche e gli altri intermediari finanziari chiedono la stipulazione di un contratto di assicurazione al fine di firmare un mutuo immobiliare

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o un finanziamento al consumo. Anzi, a causa della crisi del credito, la richiesta della garanzia assicurativa è diventata ormai una costante.

Tali polizze generalmente sono pacchetti che comprendono coperture vita e danni prestate da differenti imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo.

I rischi coperti, a seconda dei casi, sono: il decesso; le perdite pecuniarie conseguenti a perdita di impiego; l’infortunio e/o la malattia del cliente finanziato; la perdita o la riduzione

del valore del bene finanziato per incendio o altre cause.

Il cosiddetto Decreto liberalizzazioni [1] ha introdotto una nuova disciplina a tutela del consumatore, prevedendo che se le banche e gli altri intermediari finanziari condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di una polizza vita, devono sottoporre al cliente almeno

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due preventivi di contratti Vita offerti da due differenti gruppi assicurativi.

Non solo: se il cliente riesce a trovare, da sé, sul mercato, una polizza più conveniente, la banca non può rigettare la richiesta del mutuo ostinandosi a ritenere condizionante solo la propria polizza e non quella offerta da terzi.

Detti gruppi assicurativi non devono essere riconducibili in alcun modo alle banche e agli intermediari finanziari che erogano il mutuo.

Per evitare ogni possibile conflitto di interessi, la banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari del contratto di assicurazione solo qualora il contratto non sia stato intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l’assicurazione è tenuta inoltre a restituire la parte di premio pagato relativa al periodo residuo fino alla scadenza originaria (nel caso di pagamento di un premio unico).

In alternativa si può richiedere la prosecuzione della polizza fino alla scadenza, anche designando un nuovo beneficiario.

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