Cosa si intende per minimo vitale?

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Autore: Redazione

23 giugno 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Pignoramento pensione: quali quote non sono pignorabili e come si calcola il quinto.

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Non tutti sanno cosa si intende per minimo vitale. Questo concetto viene in rilievo quando si parla di pensioni e, in particolare, di pignoramento.

Non tutte le pensioni sono pignorabili e, alcune di queste, lo sono solo in minima parte, ciò per garantire il sostentamento a un soggetto che, in quanto anziano, è più debole non solo fisicamente ma anche economicamente. Del resto, proprio l’età avanzata richiede spesso maggiori spese rispetto a una persona giovane: medicine, cure, trasporti, compagnie, strumenti di ausilio alla mobilità ecc.

Insomma, pignorare una pensione non è come pignorare uno stipendio. Proprio per questo la legge prevede il limite del «minimo vitale» esclusivamente nei confronti delle pensioni e non dei redditi di lavoro dipendente o autonomo.

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Qui di seguito cercheremo allora di comprendere cosa si intende per minimo vitale, a quanto ammonta, quando si applica e quali diritti comporta. Ma procediamo con ordine.

Quali pensioni non sono pignorabili?

Come abbiamo detto in partenza, non tutte le pensioni sono pignorabili. Lo sono la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia, quelle cioè maturate, dopo una certa età, sui contributi versati con l’attività lavorativa e che, pertanto, sostituiscono il reddito da lavoro dipendente o autonomo.

Può essere pignorata anche la

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pensione ai superstiti in quanto sostitutiva del reddito (ossia della pensione di anzianità) ed erogata agli eredi del pensionato. A seconda della circostanza che il defunto, prima della morte, percepisse o meno già la pensione si parla di pensione di reversibilità (erogata quindi agli eredi del pensionato) o di pensione indiretta (erogata agli eredi del lavoratore deceduto prima di andare in pensione).

Non è invece pignorabile la pensione di invalidità civile trattandosi di un sussidio assistenziale. La pignorabilità è esclusa a priori dal Codice di procedura civile per tutte le prestazioni di assistenza, perché sono finalizzate a garantire il minimo vitale e a «reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia».

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Per la stessa ragione, non è pignorabile neanche l’assegno di accompagnamento, quello cioè che si riconosce a chi, per via di gravi problemi di deambulazione o altre patologie psichiche o fisiche, non è in grado di compiere da solo gli atti della vita quotidiana.

Non si può poi pignorare la pensione sociale essendo un sussidio riconosciuto a chi rientra nell’elenco dei poveri o, comunque, di chi si trova in difficoltà economiche. E ciò perché la legge vieta il pignoramento delle somme necessarie al sostentamento. La pensione sociale è infatti una prestazione strettamente assistenziale per la quale non sono richiesti requisiti assicurativi o contributivi che spetta ai cittadini in disagiate condizioni economiche e in sussistenza di particolari condizioni reddituali previste dalla legge

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Approfondimenti in “Quando la pensione non è pignorabile?”.

Cos’è il minimo vitale?

Il limite vitale è quella parte di pensione impignorabile in quanto necessaria a garantire il sostentamento del pensionato. Il criterio di calcolo varia – come vedremo a breve – a seconda della modalità con cui viene effettuato il pignoramento. Ma procediamo con ordine.

Anche quando la pensione è pignorabile, la legge pone un limite al di sotto del quale l’assegno dell’Inps non può mai scendere. In tal modo, la legge intende salvaguardare un minimo – appunto il cosiddetto minimo vitale della pensione – onde garantire al pensionato il sostentamento.

Come anticipato, il limite di impignorabilità della pensione – e quindi il minimo vitale – varia a seconda della modalità con cui viene eseguito il pignoramento. In particolare, esistono due modi per

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pignorare la pensione:

Vediamo nel dettaglio tali due ipotesi in modo da comprendere fino a quanto può essere pignorata la pensione.

Pignoramento pensione all’Inps e minimo vitale

Se il creditore pignora la pensione presso l’Inps, e quindi notifica a quest’ultimo l’atto di pignoramento, c’è una quota della pensione che non si può mai pignorare e che si chiama «minimo vitale». Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, importo che viene aggiornato annualmente.

Ad esempio, per il 2021, l’assegno sociale è pari a 460,28 euro.

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Quindi, il minimo vitale della pensione è di 690,42 euro.

Chi ha una pensione più bassa del minimo vitale non rischia alcun pignoramento: nessuno cioè gliela può pignorare.

Viceversa, chi ha una pensione più alta del minimo vitale rischia il pignoramento soltanto di un quinto dell’eccedenza rispetto al minimo vitale. Pertanto, con una pensione di 1.000 euro, si rischia il pignoramento del 20% di 309,58 (ossia della differenza tra 1.000 euro e 690,42 euro [minimo vitale]). In buona sostanza, l’Inps deve trattenere, su ogni mensilità della pensione, 61,92 euro da versare poi al creditore.

In buona sostanza, tutte le volte in cui deve essere calcolata la quota pignorabile della pensione non ancora erogata dall’Inps, si detrae dal netto il «minimo vitale» (una volta e mezzo l’assegno sociale) e sul risultato si calcola il “quinto” (ossia il 20%). Solo tale 20% può essere la parte pignorabile, mentre la residua parte resta al pensionato.

Pignoramento pensione in banca e minimo vitale

Se il creditore notifica l’atto di pignoramento presso la banca, le cose cambiano. L’istituto di credito infatti trattiene un quinto del netto di ogni mensilità della pensione, calcolato però sull’intero importo. In questa ipotesi, non viene più detratto il minimo vitale.

Quindi, su una pensione di 1.000 euro, la quota pignorabile è di un quinto di mille ossia di 200 euro al mese.

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