Rovina e difetti immobili, responsabilità del costruttore: Cassazione
La nozione di gravi difetti nel contratto di appalto; le deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità e sull’abitabilità dell’immobile; il pericolo per la durata e la conservazione della costruzione; la responsabilità.
Indice
Quando sussiste la responsabilità del costruttore?
Ai sensi dell’art. 1669 c.c. sussiste la
(In applicazione del riferito principio la Suprema corte ha ritenuto che nella specie il giudice di merito aveva ritenuto sussistente una responsabilità, ai sensi dell’art. 1669 c.c., in quanto vi erano continue e intollerabili immissioni di fumo nella abitazione del committente).
Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24763
Tutela del committente
La previsione dell’art. 1669 cod. civ. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cod. civ., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera) può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di
Cassazione civile sez. un., 03/02/2014, n.2284
Gravi difetti: la responsabilità del costruttore
Tra i gravi difetti, previsti dall’art. 1669 c.c. , idonei a configurare una responsabilità del costruttore vanno inquadrate tutte quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità e abitabilità dell’immobile, comportanti una menomazione del godimento del proprietario, sempre che sia ravvisabile un pericolo per la durata e la considerazione dell’immobile
La valutazione del giudice del merito, in ordine alla responsabilità dell’appaltatore ai sensi della ricordata disposizione, costituisce apprezzamento di merito che sfugge al sindacato di legittimità, ove sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
Cassazione civile sez. II, 14/07/2008, n.19305
Cosa deve verificare il giudice?
Il giudice chiamato ad accertare la responsabilità del costruttore per la rovina o i gravi difetti dell’opera non può limitarsi a rilevare che l’opera non è stata eseguita “in economia”. Ma deve verificare, quando alla realizzazione ha partecipato più di un soggetto, se ed entro quali limiti la costruzione si possa attribuire a ciascuno dal punto di vista materiale e ideologico, apprezzando le responsabilità personali e concorrenti.
Cassazione civile sez. II, 23/07/2007, n.16202
Presunzione della responsabilità del costruttore
In tema di responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera, sono ammissibili, rispetto al medesimo evento, sia l’azione prevista dall’art. 1669 c.c., che l’azione contemplata dall’art. 2043 c.c., norma generale sulla responsabilità per fatto illecito. L’azione ex art. 1669 c.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda, risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Pertanto, poiché nell’ipotesi di esperimento dell’azione ex art. 2043 c.c. non opera il regime probatorio speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, in tale caso, spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale, e, in particolare, anche la colpa del costruttore.
Cassazione civile sez. I, 12/04/2006, n.8520
Immobile con gravi difetti di costruzione
In tema di responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’immobile presenti gravi difetti di costruzione che, incidendo profondamente sugli elementi essenziali, influiscano sulla solidità e la durata dello stesso, la norma di cui all’art. 1669 c.c., sebbene dettata in materia di appalto, configura una responsabilità extracontrattuale che, essendo sancita per ragioni e finalità di interesse generale, è estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto.
Cassazione civile sez. II, 31/03/2006, n.7634
Responsabilità del costruttore e del progettista-direttore dei lavori
In tema di responsabilità del costruttore e del progettista-direttore dei lavori, nella nozione di “gravi difetti”, di cui all’art. 1669 c.c., vanno inquadrate quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell’opera e comportanti una
Cassazione civile sez. II, 07/01/2000, n.81
Pericolo di rovina dell’opera
La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall’art. 1669 c.c. per il pericolo di rovina dell’opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell’essere stata usata tutta la diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti.
Cassazione civile sez. II, 15/04/1999, n.3756
Responsabilità del costruttore – venditore verso l’acquirente
Premessa la applicabilità della norma di cui all’art. 1669, in tema di responsabilità dell’appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore – venditore verso l’acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all’art. 1670 (che disciplina l’ipotesi dell’azione di regresso spettante all’appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) alla ipotesi in cui il costruttore – venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 1669, da parte dell’acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch’egli sarà tenuto all’osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.
Cassazione civile sez. II, 27/08/1997, n.8109
Distacco di una notevole parte dell’intonaco esterno del fabbricato
La responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., ricorre non solo nel caso di avvenuta rovina totale o parziale dell’edificio o di attuale pericolo certo ed effettivo che in un futuro più o meno prossimo possa verificarsi la rovina totale o parziale, ma anche nei casi di “gravi difetti” della costruzione, che può anche consistere in una alterazione che, pur non interessando direttamente le strutture portanti dell’edificio, incida notevolmente sulla sua funzionalità, menomandone sensibilmente il godimento e la funzione economica, ovvero impedendo che essa fornisca l’utilità a cui è destinato (fattispecie inerente il distacco di una notevole parte dell’intonaco esterno del fabbricato).
Cassazione civile sez. II, 29/11/1996, n.10624