Eredità: la quota legittima e la quota disponibile

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Autore: Sabrina Mirabelli

24 ottobre 2021

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Come va suddivisa l’eredità tra gli eredi in caso di testamento?

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Hai deciso di fare testamento per evitare che, quando non ci sarai più, si scateni una faida tra i tuoi eredi per la divisione dell’eredità. Devi però tenere presente che non puoi disporre liberamente di tutti i beni che ti appartengono tramite testamento. Infatti, l’ordinamento giuridico protegge la posizione dei tuoi parenti più stretti, cosiddetti legittimari o eredi necessari, ai quali riserva una parte di eredità (quota legittima), anche contro la tua volontà. Invece, la restante parte (quota disponibile) puoi assegnarla a chi meglio credi. Ne consegue che per te diventa importante sapere a quanto ammontano nell’

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eredità la quota legittima e la quota disponibile.

Peraltro, se tramite testamento dovessi ledere la quota legittima, i legittimari potranno agire in giudizio mediante l’azione di riduzione [1]. In sostanza, potranno chiedere che vengano annullate le singole disposizioni che ledono la parte di eredità loro spettante e che le quote di legittima vengano ricostituite.

Nell’indicare i gradi di parentela, ovvero l’ordine di successione tra gli eredi necessari, le norme del Codice Civile non stabiliscono un maggiore o minore merito tra coloro che a qualunque titolo hanno avuto legami o relazioni con il defunto, ma richiamano in buona sostanza il vincolo di parentela avuto con lo stesso in vita, indicando, perlomeno in teoria, alcuni soggetti prima di altri in considerazione della particolare valenza affettiva che si reputa di per sé connaturata al rapporto familiare.

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Chi sono i legittimari?

I legittimari o eredi necessari sono i congiunti più prossimi del testatore. L’articolo 536 del Codice civile li individua espressamente:

La predetta norma che regola la successione dei legittimari, riserva loro una quota di patrimonio in relazione alla quale la volontà del testatore viene limitata. In tal modo, si ritengono correttamente bilanciate, da un lato, la tutela della famiglia, costituzionalmente garantita

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[2], dall’altro, la libertà di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

A quanto ammonta la quota riservata ai legittimari?

La quota legittima spettante ai legittimari cambia a seconda del tipo di legittimari e del loro numero.

Pertanto, se il testatore lascia:

  1. solo il coniuge, allo stesso spetta una quota legittima che ammonta a 1/2 dell’eredità;
  2. il coniuge e un figlio, la quota legittima spettante a ciascuno di essi è pari a 1/3 del patrimonio ereditario;
  3. il coniuge e due figli o più figli, il primo ha diritto a 1/4 del patrimonio mentre i figli hanno diritto a 1/2 dell’eredità da spartire in parti uguali;
  4. il coniuge e uno o entrambi i genitori o, in loro mancanza, altri ascendenti (ad esempio, i nipoti) ma non lascia figli, al coniuge spetta 1/2 dell’eredità ed ai genitori o agli altri ascendenti spetta 1/4 del patrimonio ereditario.

Se il testatore non lascia il coniuge ma ci sono i figli, la quota legittima ammonta a:

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Se il testatore lascia i genitori o, in loro mancanza, altri ascendenti ma non ci sono il coniuge e i figli, ai genitori/ascendenti spetta 1/3 dell’eredità.

Quota disponibile: a quanto ammonta?

La quota disponibile, cioè quella parte di eredità della quale il testatore poteva liberamente disporre, ammonta a:

Se il testatore non lascia il coniuge ma solo un figlio, la quota disponibile è pari a 1/2 del patrimonio ereditario; invece, se ci sono due o più figli, ammonta a 1/3 dell’eredità.

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Se il testatore lascia solo i genitori o, in loro mancanza, altri ascendenti ma non sono presenti né il coniuge né i figli, la quota disponibile è pari a 2/3 dell’eredità.

Se il testatore non lascia il coniuge, figli, genitori o altri ascendenti, può disporre liberamente dell’intero patrimonio ereditario.

Quali sono i diritti del coniuge superstite?

Al coniuge del testatore, anche se concorre con altri chiamati all’eredità, spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ovvero la possibilità di continuare a vivere nella casa coniugale, oltre all’uso dei mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comune.

Il coniuge separato ma non divorziato ha gli stessi diritti ereditari che sono riconosciuti al coniuge non separato, salvo che gli sia stata addebitata la separazione [3]. In quest’ultima ipotesi, ha diritto solo ad un assegno vitalizio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, solo se al momento dell’apertura della successione il coniuge deceduto gli versava gli alimenti.

In caso di divorzio, invece, all’ex coniuge non spetta alcunché.

Schema quota legittima e quota disponibile

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