Come contestare una multa per mancata revisione

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Autore: Carlos Arija Garcia

29 luglio 2021

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Quando e a chi presentare ricorso contro la sanzione per non avere fatto il controllo obbligatorio dell’auto. La decisione sull’uso di telecamere o autovelox.

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La legge obbliga chiunque abbia un veicolo a motore a tenerlo sempre in perfette condizioni d’uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Questo implica il dovere di effettuare una revisione dell’auto con una certa cadenza stabilita dalla normativa in vigore. Chi non rispetta questi termini viene punito con pesanti sanzioni. Può capitare, però, che, a causa di quella regola mai scritta secondo cui c’è sempre spazio per il peggio, l’automobilista inciampi in un controllo proprio il giorno dopo la scadenza della revisione obbligatoria, non ancora fatta per una dimenticanza o perché ha chiamato il centro autorizzato troppo tardi ed abbia avuto l’appuntamento oltre il termine. A prima vista, insomma, ci sarebbero i presupposti per dimostrare la buona volontà e presentare ricorso contro la sanzione. Ma

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come contestare una multa per mancata revisione?

Non è escluso poterla spuntare. Purché, naturalmente, ci siano i presupposti. Quello della buona fede va interpretato caso per caso, ma può essere un esempio di quando si può contestare la multa per mancata revisione. Esiste, tuttavia, la possibilità di farla franca, cioè di avere buone probabilità di successo con il ricorso, a seconda di chi ha fatto la contestazione e di com’è stata fatta. Vediamo.

Obbligo di revisione auto: cosa dice la legge?

La

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norma sulla revisione obbligatoria dell’auto è contenuta nel Codice della strada [1] e dice: «Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 173 a 694 euro). Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione […]. Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 1.998 a 7.993 euro). All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del
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fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Riassumendo:

Obbligo di revisione auto: quando bisogna farla?

La prima revisione obbligatoria dell’auto va fatta dopo 4 anni dalla data di immatricolazione del veicolo, cioè da quando è stata ritirata nuova dalla concessionaria. Trascorsi i 4 anni, si può fare la revisione entro l’ultimo giorno di quel mese. Ad esempio, se il veicolo è stato targato il 17 ottobre, sarà possibile fare il primo controllo entro il 31 ottobre di 4 anni dopo.

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Le successive revisioni dovranno essere effettuate ogni 2 anni rispetto a quella precedente, sempre entro l’ultimo giorno del relativo mese.

Ci sono, però, delle eccezioni che riguardano alcuni tipi di veicoli, obbligati a fare la revisione ogni anno. Si tratta di:

Mancata revisione auto: quando si può contestare la multa?

Abbiamo visto cosa dice la legge in merito alla revisione obbligatoria dell’auto, quando bisogna farla e quali sono le sanzioni previste per chi trasgredisce le regole. Ma come contestare una multa per mancata revisione nel caso in cui si ritenga che c’è spazio per presentare il ricorso?

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L’aspetto più importante riguarda chi rilascia la sanzione. Nel caso in cui si tratti di un agente delle forze dell’ordine durante un normale controllo stradale, c’è poco da fare: la sanzione va pagata, possibilmente entro cinque giorni per beneficiare dello sconto del 30%. Se, invece, l’infrazione è stata rilevata da un tutor o da un sistema di rilevazione elettronica, allora il discorso cambia.

Con una circolare del ministero dell’Interno datata 3 luglio 2020, viene chiarito (dopo un lungo dibattito su questo argomento) che la contestazione differita di una sanzione è un’eccezione che prevede solo determinati casi. È vero che la mancanza di assicurazione e di revisione obbligatorie, scrive il Viminale, è sanzionabile con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento anche in modo differito. Ma è altrettanto vero che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora provveduto ad omologare le idonee apparecchiature. Se ne deduce, pertanto, che la sanzione è valida solo se c’è la presenza di un operatore di polizia, dato che l’apparecchiatura resta soltanto «un supporto documentale» alla contestazione.

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Dice la nota del ministero dell’Interno: «L’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio».

In tale contesto, continua la circolare, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la

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contestazione immediata – le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale – l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In particolare, per quanto riguarda la mancata revisione, «l’organo di Polizia stradale dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido. In tali casi non occorre attivare la procedura dell’invito, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Mit può essere considerata strumento attendibile per tale scopo. Naturalmente, chi riceve il verbale di contestazione, può dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione».
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Altri motivi per contestare una multa per mancata revisione possono essere:

Mancata revisione auto: come contestarla?

Se si è convinti di avere delle ragioni valide per contestare una multa per la mancata revisione dell’auto, occorre presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale. All’udienza, è possibile assistere da soli o con un legale.

In alternativa, si può presentare ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata registrata la violazione entro 60 giorni dalla notifica.

In entrambi i casi, occorre allegare al ricorso una copia del verbale ricevuto e qualsiasi altro documento che possa dimostrare le ragioni alla base del ricorso.

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