Targa “area videosorvegliata”: autorizzazioni e imposte

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

21 luglio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cartello con l’avviso della presenza della telecamera di sicurezza contro i ladri: quando e dove posizionarlo, permessi e tasse da pagare.

Annuncio pubblicitario

Un lettore ci chiede quali sono le autorizzazioni e le eventuali imposte da versare sulla targa “area videosorvegliata”. Per rispondere correttamente al quesito sarà bene distinguere la telecamera apposta sul recinto di una proprietà privata da quella in condominio, separando in questo secondo caso gli impianti deliberati dall’assemblea da quelli invece montati dal singolo condomino. Ma procediamo con ordine.

Telecamere videosorveglianza casa privata: autorizzazioni e cartelli

Quando una telecamera punta sulla strada o comunque su un luogo pubblicamente frequentato è necessaria la presenza del cartello “

Annuncio pubblicitario
area videosorvegliata” a tutela della privacy dei passanti. Si pensi al caso del proprietario di una villetta che, al di là del cancello, in direzione del videocitofono, installi l’impianto di controllo per proteggersi dai ladri. La telecamera non può inquadrare la strada o l’area pubblica, ma lo spazio strettamente necessario a tutelare la proprietà privata, quello cioè antistante al cancello d’ingresso o comunque le zone ove i ladri potrebbero accedere. Come già chiarito dal Garante per la Privacy, in tal caso, per installare telecamere di sorveglianza privata non bisogna chiedere autorizzazioni né alla Polizia, né alla Questura, né alla Prefettura o ad altri organi di pubblica sicurezza.
Annuncio pubblicitario

La normativa sulla privacy prevede l’obbligo di collocazione delle targhe con la dicitura “area videosorvegliata” sulla recinzione dell’area protetta e ben visibile da tutti i lati onde informare gli interessati del loro accesso in una zona videosorvegliata.

Telecamere videosorveglianza condominiali: autorizzazioni e cartelli

Il cartello con la scritta “area videosorvegliata” è necessario anche per le telecamere di controllo deliberate dal condominio (ad esempio quelle all’interno dell’androne, sul portone d’ingresso o accanto al videocitofono). In tal caso, per approvare l’installazione della videosorveglianza condominiale è necessaria la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno metà dei millesimi dell’edificio.

Annuncio pubblicitario

Anche in questo caso, la presenza della telecamera non va comunicata né autorizzata dalle autorità. Tuttavia, i filmati possono essere visionati solo dall’amministratore e vanno conservati per il tempo strettamente necessario alla prevenzione di eventuali illeciti (non più di 48 ore).

Telecamera videosorveglianza sull’appartamento: autorizzazioni e cartelli

L’avviso “area videosorvegliata” non è invece necessario se si tratta di telecamera montata autonomamente dal singolo condomino a presidio del proprio appartamento. In questo caso, però, l’obiettivo non deve inquadrare le parti comuni dello stabile come il pianerottolo o le scale (diversamente, si commetterebbe il reato di indebite interferenze nella vita privata altrui). In questi casi, non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea di condominio, neanche se l’impianto dovesse appoggiarsi su una parte comune dello stabile come le pareti verticali del pianerottolo.

Annuncio pubblicitario

È altresì lecito montare una falsa telecamera, solo come deterrente per i malintenzionati. Chiaramente, neanche quest’ultima necessita del cartello con l’avviso.

Targa area videosorvegliata: si paga l’imposta sulla pubblicità?

Dalla questione “autorizzazioni” passiamo ora all’aspetto fiscale. La targa “area videosorveglianza” sconta imposte? Sul punto, è già intervenuta la giurisprudenza [1]. Secondo i giudici, gli avvisi in questione non sono soggetti alla tassa sulla pubblicità neanche se insistono in corrispondenza di spazi pubblici (come appunto il muro di confine di una villa che la separa dalla strada).

L’articolo 17, lettera i) D. Lgs 507/1993 ha previsto che «sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie».

Pertanto, le targhe con la dicitura area videosorvegliata, esposte obbligatoriamente per legge e che non superano il mezzo metro quadrato di superficie, non sono soggette all’imposta sulla pubblicità.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui