Fine convivenza: risarcimento
Quando finisce una convivenza tra due persone non sposate, in quali casi si possono chiedere il risarcimento dei danni e i rimborsi per le spese sostenute?
Come noto, al contrario di quanto avviene per le coppie sposate, con la fine di una convivenza “di fatto” il partner economicamente più debole non ha diritto ad alcun mantenimento (a meno che la coppia non abbia diversamente stabilito in un contratto di convivenza firmato in precedenza). Resta solo l’obbligo di mantenere gli eventuali figli, fino al raggiungimento dell’autonomia reddituale.
Ciò posto, ci si chiede se vi possa essere almeno spazio per un risarcimento in caso di fine della convivenza. Risarcimento che potrebbe trovare giustificazione in varie ragioni come, ad esempio, nella rinuncia alla carriera da parte del partner che si è dedicato al ménage domestico; nel sostenimento delle spese per la costruzione o la ristrutturazione della casa o per l’avviamento dell’attività commerciale dell’ex; in un tradimento subìto o nelle molestie fisiche e morali patite nel corso della convivenza, e così via.
In assenza di una specifica disposizione legislativa che regoli l’argomento, ecco come si orienta sul punto la giurisprudenza.
Indice
Risarcimento e fine convivenza: cosa prevede la legge?
La legge non riconosce alcun diritto al risarcimento nel caso di cessazione della convivenza. Né tantomeno è dovuto un assegno di mantenimento.
Il fatto di aver contato su un sostegno economico e di vederselo poi negare con la cessazione dell’unione non giustifica – al contrario di quanto avviene per le coppie sposate – una richiesta di indennizzo.
Del resto, non costituisce un illecito “endofamiliare” il fatto di interrompere una relazione di fatto senza motivo o anche per il sopraggiungere di una nuova relazione. Il tradimento stesso e l’abbandono del tetto coniugale sono motivi di responsabilità che trovano spazio solo tra le coppie sposate e non già tra quelle di conviventi.
Quindi, il partner abbandonato non ha diritto ad alcun risarcimento dei danni morali o materiale a seguito della cessazione della convivenza. Resta, come detto, salvo l’obbligo di versare il mantenimento agli eventuali figli nati dalla relazione nella misura in cui questi non siano in grado di mantenersi da sé.
Il risarcimento potrebbe derivare invece dalla violazione dei diritti costituzionali e/o da illeciti di carattere penale: si pensi al partner che diffami l’altro, che lo umili o lo sottoponga a vessazioni fisiche o morali. Il reato di
In tal caso, però – è bene sottolinearlo – il risarcimento non consegue al fatto di aver decretato la fine dell’unione ma dipende da una condotta illecita.
Risarcimento e figli nati da convivenza
Le convivenze vengono trattate nello stesso modo delle coppie sposate per quanto attiene ai rapporti tra genitori e figli. Questi ultimi infatti hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente fino alla loro autonomia.
Le regole sono le stesse di quelle previste per marito e moglie:
- in assenza di un accordo tra i genitori in merito al mantenimento, all’affidamento e alla collocazione dei figli, decide il giudice;
- l’affidamento – ossia l’insieme dei poteri che spettano ai genitori sull’educazione, crescita e istruzione dei figli – è sempre «condiviso»: spetta cioè sia al padre che alla madre, salvo che uno dei due sia di grave pregiudizio alla crescita e allo sviluppo psicofisico della prole (nel qual caso si procederà all’affidamento esclusivo);
- la collocazione – ossia la residenza dei figli – viene disposta presso uno solo dei genitori, tenendo conto dell’interesse stesso dei figli (di solito, viene preferita la madre);
- l’assegnazione della casa in cui la coppia ha vissuto viene fatta in favore del genitore con cui i figli vanno a vivere, anche se questa dovesse essere di proprietà dell’ex. Tale assegnazione permane fino a quando i figli non vanno a vivere da soli o comunque non raggiungono l’autonomia reddituale.
Risarcimento per spese fatte durante la convivenza
Come per le coppie sposate, anche le coppie di conviventi sono tenute a contribuire – in relazione alle rispettive capacità economiche – ai bisogni familiari. Si tratta di un
In buona sostanza, il dovere morale e giuridico di prendersi cura del partner, anche economicamente e non solo in via materiale, non dà diritto ad alcun diritto al rimborso.
Tale regola però vale solo quando l’importo della spesa è adeguato alle circostanze e proporzionato all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi ha speso la somma. Si pensi al pagamento delle bollette, alla spesa quotidiana, all’acquisto del mobilio per la casa (almeno quello di prima necessità), ecc.
Viceversa, se la spesa supera, in termini di proporzionalità e di condizioni sociali, le possibilità dell’ex partner che l’ha sostenuta, lo stesso potrà chiederne la restituzione (attraverso una causa che va sotto il nome di «indebito arricchimento»). Ciò succede quando la spesa supera il limite della proporzionalità e dell’adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto [1]. Si pensi al caso di un coniuge che spenda una sostanziosa somma di denaro per ristrutturare la casa dell’ex o per costruirla sul terreno di quest’ultimo. Ricordiamo, a tal proposito, che l’immobile edificato sul terreno di proprietà di un altro – anche se quest’ultimo è il partner o il coniuge – diventa di proprietà di quest’ultimo, a prescindere da chi abbia sostenuto la relativa spesa.
Sarà il giudice a valutare, caso per caso, se le somme o le utilità attribuite all’altro nel corso della convivenza siano da considerare rimborsabili o meno.
Come chiarito dalla Cassazione [2], il convivente che ha versato somme usate per costruire una casa su un terreno di proprietà solo del partner, ha diritto, se finisce la convivenza, di «recuperare il danaro che ha versato» e di «essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente» per le finalità della convivenza in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento, ovvero al di sopra della soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto al livello di vita del conferente. Infatti «i contributi in lavoro o in natura volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa, comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell’altro partner, pertanto non sono sottratti all’operatività del principio della ripetizione dell’indebito».
Allo stesso modo, le spese effettuate da un convivente in favore dell’altro, del valore superiore a centinaia di migliaia di euro, non può essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da ritenersi “esorbitante” rispetto alle esigenze familiari; non rientrando nei minimi della proporzionalità e della adeguatezza, è dovuto il rimborso della spesa [3].