Contratto luce per telefono mai richiesto: scatta il risarcimento del danno

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Indennizzo del danno non patrimoniale per il contratto stipulato a voce (vocal ordering), ma senza il successivo invio del contratto scritto.

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Tecniche commerciali aggressive, quelle delle compagnie elettriche, telefoniche e del gas. Stiamo assistendo a un vero e proprio assalto nei confronti dei consumatori, vittime in particolar modo le coppie di anziani, più propense ad aprire la porta agli sconosciuti o a parlare al telefono con i rappresentanti dei call center. E così è tutto un fiorire di contratti mai richiesti, di servizi attivati in modo subdolo o con promesse che molto spesso non corrispondono poi al vero.

Le fasce deboli sono quelle nei cui confronti si compie il maggior numero di frodi, prova ne sono le numerose richieste di assistenza che la nostra associazione giornalmente riceve.

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Di tanto in tanto, qualcuno ha la forza (economica) di andare in causa per ottenere, dal giudice, il ripristino della situazione anteriore alla truffa. Uno di questi casi è stato, di recente, deciso da una sentenza del Giudice di Pace di Barletta [1]. Tale pronuncia si erige a modello per quanti, in tutti questi anni, hanno subìto l’attivazione di un contratto telefonico senza però ricevere, successivamente, il necessario modello scritto da sottoscrivere. Una tecnica dietro la quale, molto spesso, si nasconde una non corretta informazione sui servizi attivati.

Il magistrato onorario ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale all’utente che, dopo aver parlato con l’operatore telefonico del call center e aver con questi sottoscritto oralmente un contratto per l’attivazione dell’utenza “luce” (attraverso la registrazione vocale del consenso), non ha però ricevuto successivamente, a casa, il modello stampato da firmare di proprio pugno.

Il danno sta nel fatto che l’utente, che si sia opposto di pagare la bolletta per il servizio mai richiesto, potrebbe vedersi staccata la corrente, con tutte le conseguenze in termini di stress che ne derivano.

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Il giudice, nel caso di specie, ha peraltro riconosciuto il risarcimento del danno in forma equitativa (cioè, mancando le prove sulla esatta quantificazione del pregiudizio subìto, il danno viene determinato dal giudice in base a quanto a quest’ultimo sembra giusto ed equo).

La stipula di un contratto “vocal ordering” – ossia con acquisizione del consenso attraverso la registrazione vocale della chiamata telefonica e contestuale lettura delle condizioni contrattuali – è considerata valida solo se, immediatamente dopo, al nuovo cliente viene spedita una copia cartacea del contratto, da sottoscrivere e rispedire alla compagnia.

Pertanto, mancando la prova di tale documento scritto, la società erogatrice del servizio non può pretendere, dal consumatore, alcun pagamento, né tantomeno può procedere – in caso di persistente morosità – al distacco dell’utenza.

Infatti, in base al codice civile [2], la sospensione della somministrazione di energia elettrica è consentita quando c’è l’inadempimento da parte dell’utente solo dopo la concessione di un congruo termine di preavviso. Se manca anche la contestazione di morosità da parte del gestore – notificata in modo valido e tempestivo con raccomandata a.r. – scatta la responsabilità extracontrattuale e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa.

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