Attenzione: il fondo di garanzia vittime della strada non risarcisce se eri distratto

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Autore: Redazione
La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il Fondo non paga se il danneggiato non riesce a provare che il veicolo fantasma è rimasto non identificato per motivi ad egli non addebitabili.

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Per chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non basta dimostrare il danno provocato dall’auto fantasma, scappata subito dopo il sinistro. Infatti, allo scopo di evitare le facili frodi alle assicurazioni, l’automobilista danneggiato deve anche fornire la prova di non aver potuto identificare il danneggiante per una causa ad egli non imputabile. In pratica, occorre la dimostrazione che la macchina è fuggita senza fermarsi e senza che sia stato possibile prenderne la targa. Diversamente il Fondo diverrebbe un rubinetto eroga-soldi, a semplice richiesta.

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È questa la sintesi di una sentenza della Cassazione pubblicata poche ore fa [1].

Onere della prova

Chiunque vanti un diritto e ne chieda la tutela deve anche dimostrare i fatti a fondamento di tale diritto stesso. È un principio cardine del nostro ordinamento e, in particolar modo, del processo civile. Pertanto, l’asserire di essere stati tamponati da un’auto fantasma implica anche la prova, non solo del tamponamento, ma anche della fuga dell’auto.

Il fondo di garanzia per le vittime della strada non è dunque tenuto a versare il risarcimento se chi si proclama danneggiato non dimostra che il veicolo (asseritamente) responsabile del sinistro è rimasto non identificato per motivi non addebitabili all’infortunato.

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Dall’altro lato, però, non è necessaria la presenza o l’assenza della denuncia-querela contro l’ignoto danneggiatore per stabilire l’obbligo di risarcimento in capo all’impresa delegata dal Fgvs.

Nei fatti, sarà poi il giudice a stabilire la credibilità della dinamica del sinistro rappresentata dal danneggiato e, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare se la stessa risulti verosimile o meno.

Attenzione dunque: il risarcimento del danno vi potrebbe essere legittimamente negato sia dal Fondo che dal giudice se non dimostrare di aver fatto tutto il possibile affinché il preteso pirata della strada fosse identificato ed, eventualmente, assicurato alla giustizia.

È vero, non si può pretendere che l’infortunato riesca sempre a prendere la targa del pirata della strada dopo il sinistro, date le condizioni psicofisiche nelle quali presumibilmente si trova. Né si può gravare il danneggiato dell’obbligo di svolgere indagini complesse o articolate. Ma un minimo di diligenza è pur sempre necessario.

La vicenda

È risultato poco credibile ai giudici il racconto di un ciclista travolto da una moto su una strada di Napoli. Il danneggiato infatti non aveva adempiuto all’onere della prova.

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