Non si può vietare all’inquilino di installare la linea ADSL e telefono

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Autore: Redazione

09 giugno 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’installazione di una rete telefonica con i cavi, anche per sfruttare la connessione a internet, non si considera una miglioria o modifica dell’immobile: pertanto non è necessaria l’autorizzazione del padrone di casa.

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Nel XXI secolo, internet è come l’acqua potabile o la luce elettrica. Senza una connessione, l’abitazione non può essere goduta appieno.

È quello che giustamente pensa il Tribunale di Caltanissetta che, in una recente sentenza, ha dato ragione a un inquilino il quale, senza consultare il padrone di casa, aveva installato una rete telefonica con i cavi per l’ADSL, nonostante il contratto di locazione vietasse ogni modifica all’immobile senza il previo consenso del locatore.

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Se anche il contratto di affitto impone al conduttore, prima di apportare qualsiasi miglioria o modifica all’immobile, di chiedere l’autorizzazione al titolare dell’appartamento – pena la risoluzione del contratto stesso e l’impossibilità di chiedere la restituzione della somma spesa – ciò non vale per quelle opere necessarie per lo stesso godimento dell’immobile. Potrebbe essere, per esempio, il caso della serratura di casa o, appunto, della connessione a internet.

Secondo il giudice siciliano, l’installazione di linee telefoniche o adsl in un appartamento locato costituisce una normale esecuzione del diritto di pieno godimento sulla cosa. Per questo tali opere non possono essere considerate migliorie o modifiche dell’immobile, tali da giustificare – in applicazione della clausola contenuta nel contratto – la risoluzione per fatto e colpa del conduttore.

Al massimo si potrebbe avere un’ipotesi di inadempimento del conduttore se le modalità di installazione dell’opera hanno recato pregiudizio all’appartamento (per esempio, se i tecnici, nell’installare i cavi, hanno forato le parenti e rovinato i muri). Tuttavia, il conduttore potrebbe evitare a monte il sorgere di tale problema chiedendo, preventivamente, al conduttore dove collocare l’impianto. A questo punto, se quest’ultimo non si cura di rispondere, allora la non corretta posa dei cavi non può più considerarsi inadempimento del conduttore.

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