Streamer e youtuber molesti e rumorosi in luoghi pubblici: cosa dice la legge?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

17 settembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come difendersi se si finisce dentro una diretta su YouTube o in una live streaming? Il diritto alla privacy, le molestie e il disturbo alla quiete pubblica.

Annuncio pubblicitario

Ci mancavano anche gli streamer e gli youtuber a rendere più difficile la vita di chi cammina per strada.

Sono sempre più numerosi i creatori di contenuti che realizzano live in luoghi pubblici o locali. Bar, piazze, mezzi di trasporto sono diventati i nuovi studi di registrazione in sostituzione dei vecchi e più statici ambienti al chiuso.

Nel corso delle dirette, però, la provocazione è spesso dietro l’angolo. Scopo: acchiappare nuovi iscritti e aumentare l’engagement. Streamer e youtuber hanno più volte dimostrato di non farsi problemi nel realizzare filmati con contenuti offensivi o, più in generale, molesti. Alcuni di questi fanno rumore, alzano il volume delle casse, danno fastidio a chi disgraziatamente si trova nei paraggi; altri arrivano finanche a molestare i passanti i quali peraltro – loro malgrado – finiscono nell’occhio della telecamera. Così si diventa attori inconsapevoli, osservati da migliaia di

Annuncio pubblicitario
followers.

Questo comportamento è legale? Cosa dice la legge in merito a streamer e youtuber molesti e rumorosi in luoghi pubblici?

Partiamo subito col dire che, per filmare una persona, ci vuole la sua autorizzazione. Ed è necessaria una seconda autorizzazione se il filmato viene reso pubblico e condiviso in rete o diffuso in altro modo. Insomma, il fatto di accettare di “entrare” in un video non significa autorizzarne anche il caricamento su Internet.

Il consenso non deve essere per forza scritto, potendo essere prestato in forma tacita o desumersi dal comportamento del soggetto in questione (si pensi a chi posa dinanzi a una macchina fotografica, così dimostrando di accettare lo scatto).

Annuncio pubblicitario

Chi non rispetta questa basilare regola giuridica – ma anche di civiltà – viola le norme a presidio della privacy e può essere condannato a risarcire i danni causati dalla “involontaria notorietà”. Se non si ha la capacità o la dotazione tecnica per oscurare i volti, bisognerebbe fare in modo che nessuno, seppur ripreso dalla telecamera, sia riconoscibile. E quindi bisognerebbe fare in modo che i passanti siano un contorno, si vedano da lontano e non possano essere identificabili. Il fatto di trovarsi in un luogo pubblico non consente al creatore di contenuti di filmare anche gli estranei. Non perché ci si trova in un treno o in un bar, o in una piazza pubblica, si deve finire nell’occhio di una telecamera e in una diretta su Twitch.

Annuncio pubblicitario

Se poi vengono ripresi anche minorenni si commette un reato e se ne risponde penalmente e civilmente.

A chi si appellerà al diritto di cronaca si può ben rispondere che uno youtuber e uno streamer non sono giornalisti e non fanno alcuna informazione.

La seconda questione da chiarire è che tutti i reati commessi durante le dirette vengono puniti regolarmente. Anzi, essendoci anche un video a testimonianza dell’illecito, sarà ancora più facile acquisire le prove del comportamento vietato. I capi di imputazione possono essere svariati a seconda delle circostanze e dei comportamenti posti in essere. C’è innanzitutto il reato di molestie di cui risponde chi, in luogo pubblico, importuna altre persone in modo ripetuto. È ad esempio il caso di chi provoca o semplicemente di chi riprende una persona che non vuol apparire in pubblico.

Annuncio pubblicitario

C’è poi il reato di disturbo della quiete pubblica: ne risponde lo streamer o lo youtuber che fa chiasso, quando il rumore raggiunge una soglia tale da arrivare all’orecchio di molte persone. Non importa per quanto tempo: un’ora, due, tre, persino pochi attimi (commette il reato anche chi bussa più volte con il clacson dell’auto).

Se però il reato di molestie può essere punito solo se la vittima querela il responsabile, quello di disturbo della quiete pubblica è procedibile d’ufficio: pertanto, se la polizia dovesse passare, potrebbe segnalare il responsabile alla Procura della Repubblica per l’avvio delle indagini e del processo penale.

Si tratta pur sempre di reati minori, a volte difficilmente punibili se non c’è reiterazione: difatti, una norma del Codice penale consente il perdono grazie alla cosiddetta «tenuità del fatto». Tuttavia, la fedina penale del colpevole resterà comunque macchiata.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui