Azione revocatoria: la mediazione è obbligatoria?

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L’azione revocatoria non concerne necessariamente un immobile ma mira a conservare la garanzia patrimoniale del creditore.

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La Cassazione è appena intervenuta per chiarire se, in caso di azione revocatoria, la mediazione è obbligatoria. La risposta è stata negativa. La causa quindi può essere avviata indipendentemente dall’esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione.

Ciò perché la mediazione riguarda, fra le altre, le controversie in materia di diritti reali, mentre l’azione revocatoria non verte sulla qualificazione ed attribuzione di tali diritti, ma piuttosto mira a conservare la garanzia patrimoniale del creditore sul bene del debitore

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, rendendo inefficace, nei confronti del primo, l’atto dispositivo compiuto dal secondo. Del resto, la revocatoria può avere ad oggetto tanto la vendita di un immobile che un’altra disposizione patrimoniale di carattere mobiliare (ad esempio, la quota di una società o il bonifico di una consistente somma di denaro da un conto a un altro). Per tale ragione essa non rientra fra quelle assoggettate alla condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel caso di specie, era stata proposta azione revocatoria da parte di alcuni creditori, al fine di rendere inefficace il trasferimento della quota di comproprietà di un immobile del debitore al coniuge, dal quale lo stesso si era poi separato consensualmente.

La questione è giunta in Cassazione. Il primo aspetto su cui si sofferma la Corte riguarda l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità dell’azione processuale. Come detto, secondo i giudici, per esperire l’azione revocatoria non è necessario avviare il tentativo di conciliazione, neanche se la revocatoria ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile (ad esempio, a seguito di donazione, di vendita, di costituzione di un fondo patrimoniale, di un trust, ecc.).

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