Revoca della licenza se il titolare del bar è parente di un mafioso

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Autore: Maria Monteleone

24 maggio 2015

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Non serve la prova di reati del proprietario o disordini all’interno del locale: bastano il legame di parentela con la criminalità organizzata e gli indizi di pericolosità per l’incolumità dei cittadini.

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La revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande è legittima anche se il titolare non ha precedenti criminali, ma è parente di un mafioso, già sotto sorveglianza della polizia giudiziaria e precedente titolare della licenza stessa.

È quanto affermato da un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato [1], interrogato sulla necessità di dare priorità ai diritti e alla libertà economica di un soggetto incensurato, pur se legato ad una famiglia mafiosa, oppure alle garanzie di sicurezza e incolumità pubblica.

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Secondo i giudici, il provvedimento di revoca della licenza commerciale non presuppone la commissione di reati o comunque precedenti penali del titolare, potendo essere sufficiente il legame parentale con un noto mafioso del luogo e la presenza di indizi che inducono ragionevolmente a pensare che l’attività commerciale sia in realtà di proprietà di soggetti criminali e costituisca pertanto un pericolo per l’incolumità pubblica.

La revoca della licenza ha infatti finalità preventiva, poiché volta ad evitare che le attività commerciali siano espressione di crescita della criminalità organizzata o comunque creino occasioni di pericolo per l’ordine pubblico.

Come noto, del resto, la modalità di inserimento nel mercato o comunque di mantenimento dei relativi poteri da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso consiste proprio nell’intestazione fittizia delle attività commerciali alle famose “teste di legno”, parenti e amici incensurati che appaiono solo formalmente come titolari.

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Nella citata sentenza si legge infatti che sugli eventuali diritti del titolare che vede revocarsi la licenza, prevale l’insieme dei precetti e dei valori etici fondamentali dell’ordinamento giuridico, a presidio dei quali sono poste norme inderogabili, tra cui quelle penali e quelle repressive del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, “ed in particolare della capacità pervasiva di queste di inserirsi nell’economia reale del Paese ed investirvi gli ingenti profitti delle loro attività criminose”.

Ai fini della revoca della licenza, è dunque irrilevante il fatto che nel locale non siano stati commessi fatti illeciti o turbative all’ordine pubblico e non è neppure necessaria la prova di determinati reati commessi dal titolare.

È sufficiente la sussistenza di elementi indiziari da cui si possa desumere che l’attività potrebbe essere espressione della criminalità organizzata.

D’altronde la legge [2] prevede il potere di sospensione o revoca della licenza commerciale non solo quando il relativo locale ospita tumulti o gravi disordini, ma anche quando esso è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

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