La pianta sul confine va rimossa anche se non c’è danno

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Rispetto delle distanze: anche se non creano alcun fastidio, i rami pendenti devono essere recisi a semplice richiesta del titolare del fondo confinante.

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Le piante del vicino poste a una distanza minore rispetto a quella prevista dalla legge vanno rimosse, a prescindere dall’esistenza di un’effettiva turbativa.

Lo ha detto la Cassazione con una sentenza pubblicata qualche ora fa [1].

Cosa prevede la legge sulle distanze

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se entrambi non dicono nulla, vanno rispettate le seguenti distanze minime dal confine [2]:

1. tre metri per gli alberi di

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alto fusto (quelli, cioè, il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili);

2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (quelli, cioè, il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

4. la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Se le distanze non vengono rispettate

Se le piante del vicino sono poste a distanza minore di quella fissata dalla legge, il proprietario del terreno confinante può chiedere che esse vengano

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estirpate. E ciò a prescindere dal fatto che egli ne subisca un vero e proprio danno o una turbativa.

Lo scopo, infatti, di tali previsioni del codice è di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze. Pertanto il compito del giudice è solo quello di verificare se vi sia o meno il rispetto della distanza prescritta dalla legge, senza potersi spingere a verificare se vi sia anche un danno causato dall’invasione delle radici e dei rami altrui.

Per cui il proprietario del fondo ha diritto di ottenere dal giudice la recisione dei rami del vicino che si protendono nella sua proprietà. Se, dunque, questo limite non viene rispettato, scatta anche il risarcimento del danno.

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