Risarcibile l’ernia del disco sul lavoro

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Risarcimento dei danni al dipendente afflitto da discopatia a causa delle manovre pesanti.

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Ha diritto al risarcimento del danno il dipendente afflitto dall’ernia del disco determinata a causa di manovre pesanti impostegli dal lavoro.

La Cassazione, con una sentenza di qualche ora fa [1], ha riconosciuto la possibilità della cosiddetta “causa di servizio” in caso di discopatie provocate dai pesi eccessivi sollevati dal lavoratore nelle ore di servizio. Una sentenza tanto importante quanto si pensi al fatto che, in passato, la stessa Corte aveva offerto interpretazioni diametralmente opposte.

Per ottenere il risarcimento è necessario che vi sia un rapporto di causa-effetto

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tra l’attività svolta e la patologia riportata. In pratica, il dipendente, sano in salute e non afflitto da precedenti traumi alla schiena, deve lamentare di essere stato sottoposto a manovre pesanti per attendere ai propri doveri lavorativi. È inoltre necessario che ciò venga accertato da un consulente nominato dal giudice (il cosiddetto consulente tecnico d’ufficio o, più brevemente, c.t.u.).

La Corte precisa che si può ritenere idonea ogni causa che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione del danno (ernia). In pratica, anche in presenza di altre cause estranee al lavoro che possano aver determinato la patologia (cosiddette “concause”), il risarcimento è ugualmente dovuto se il male ha comunque una connessione con il servizio espletato.

Ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogni volta in cui il lavoro abbia determinato il rischio, anche al di fuori dell’orario di lavoro. È necessario che esista un rapporto di causa-effetto, anche mediato e indiretto, tra attività lavorativa e sinistro, mentre non è sufficiente la sola circostanza che l’infortunio avvenga durante e sul luogo di lavoro

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[3].

Come si è detto in anticipo, in passato la Cassazione è stata di parere contrario, disconoscendo la possibilità di indennizzo in caso di ernia sopravvenuta al lavoratore perché evento patologico conseguente a un atto (flessione del tronco) non direttamente connesso al rischio proprio della prestazione lavorativa e che avrebbe potuto essere compiuto con medesimo risultato anche fuori dall’attività di lavoro [4].

Ecco perché è molto importante, per il dipendente che chieda il risarcimento, dimostrare che vi sia stato un rapporto di causa-effetto con il lavoro svolto, proprio per via dei pesi sollevati durante la prestazione.

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