Autovelox colonnine arancioni: quando non si prende la multa?

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I Velo Ok posizionati dentro e fuori la città sono sempre leciti? In quali circostanze bisogna pagare la sanzione per eccesso di velocità e quando no?

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Molti automobilisti le ritengono elementi di arredo urbano. Anche un po’ bruttini (e, in certi casi, costosi). Altri, nel dubbio, preferiscono spostare il piede dall’acceleratore al freno: si sa mai che l’aggeggio funzioni per davvero e arrivi a casa una multa per eccesso di velocità. Ormai, si è capito che le colonnine arancioni seminate lungo le strade di molti Comuni italiani servono più come deterrente che come effettivo controllo dell’andatura delle auto. E quando si dice «effettivo» significa che se uno va su una strada urbana a 70 all’ora anziché a 50 deve essere sanzionato proprio grazie a quella specie di «bidoni colorati». Così non succede in buona parte dei casi. Perché? Con

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l’autovelox delle colonnine arancioni, quando non si prende la multa? E, soprattutto: le colonnine arancioni funzionano o sono vuote come lo stomaco di un affamato a mezzogiorno?

C’è qualcosa che non viene mai detto agli automobilisti, e vale sia per le colonnine arancioni sia per tutti gli altri dispositivi che controllano la velocità su strade e autostrade: affinché una multa rimediata per correre troppo sia valida, ci devono essere determinate condizioni: la taratura dell’autovelox e il cartello che avvisa da una certa distanza della presenza del dispositivo, tanto per fare qualche esempio. Con le colonnine arancioni si aggiunge un elemento obbligatorio in più: la presenza, poco distante dal rilevatore, di una pattuglia della Polizia. Vediamo quando non si prende la multa con l’autovelox contenuto nelle colonnine arancioni.

Colonnine arancioni sulle strade: cosa sono?

Le chiamano

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colonnine arancioni ma sono note anche con il termine «Velo Ok» o con quello inglese (poteva mancare?) «speed check». Si tratta di una sorta di armadietti di colore arancione che contengono degli strumenti di rilevazione della velocità, perlopiù autovelox.

Questo, sostanzialmente, ci porta subito a due considerazioni:

I Velo Ok possono essere posizionati ovunque, cioè:

Colonnine arancioni: ci vuole la presenza della Polizia?

Una delle particolarità delle

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colonnine arancioni con l’autovelox è che per rendere valida la multa per eccesso di velocità ci vuole sul posto, poco distante dal dispositivo, una pattuglia di Polizia che contesti immediatamente l’infrazione.

Vuol dire che, a differenza di altri autovelox, quelli contenuti nella colonnina arancione avrà efficacia solo se poco più in là c’è un agente con la paletta che ferma l’automobilista e contesta sul posto l’infrazione.

Attenzione: non dappertutto, però. La presenza della pattuglia è richiesta nei pressi della colonnina arancione che si trova:

Non viene, invece, richiesta la presenza di agenti di Polizia (e, quindi, è valida l’eventuale multa arrivata a casa per violazione rilevata dalla colonnina arancione):

Non è detto, pertanto, che tutte le colonnine arancioni che vediamo sulle strade rilevino sempre la velocità degli automobilisti: alcuni, infatti, possono essere utilizzati per tenere temporaneamente un autovelox da utilizzare successivamente sul luogo o in un’altra postazione.

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Colonnine arancioni: devono essere segnalate?

Altro elemento che condiziona la validità della multa per infrazione rilevata dalle colonnine arancioni con autovelox è la segnaletica. La norma generale, sia per i Velo Ok sia per tutti gli altri dispositivi che tengono d’occhio il comportamento degli automobilisti, dice che la presenza di rilevatori deve essere preventivamente segnalata ai conducenti. Questo per evitare che vengano notati all’ultimo momento e che ci sia una frenata brusca e improvvisa per abbassare la velocità ed evitare la multa. Ovvio che una frenata di quel tipo è un invito al tamponamento a catena.

Come detto in precedenza, la colonnina in sé è un semplice contenitore non soggetto alle regole del Codice della strada. Quello che conta (come in tutte le cose della vita) è il contenuto. Pertanto, il vero e proprio rilevatore deve sottostare alla normativa sulla segnalazione agli automobilisti. Che cosa dice questa normativa?

Né la legge né la giurisprudenza hanno stabilito una distanza minima tra l’autovelox ed il

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cartello che avverte della presenza del dispositivo. Secondo la Cassazione, la segnaletica che riporta la scritta «Attenzione: controllo elettronico della velocità» deve essere visibile con congruo anticipo per consentire di diminuire la velocità gradatamente e non di colpo. Per la Suprema Corte, «la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi» [2].

Tale distanza, dunque, va calcolata con un minimo di buon senso in base alle caratteristiche della strada in cui viene collocata la colonnina arancione.

Per quanto riguarda, invece, la distanza massima tra il cartello e l’autovelox, la segnaletica non può essere più distante di 4 km dalla colonnina. Altrimenti, o c’è un secondo cartello più vicino all’autovelox dopo il primo oppure la multa non si paga.

Non si dovrà pagare, infine, se il rilevatore di velocità non è stato correttamente tarato e omologato secondo la normativa.

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