Normativa sui saldi

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Autore: Carlos Arija Garcia

10 gennaio 2022

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Diritti del consumatore, obblighi del commerciante. Nella maggior parte dei casi, le regole vengono dettate dalle Regioni ma esistono anche quelle nazionali.

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Hai presente il famoso sketch dei Fichi d’India? «Amici, avavava…», e via con una serie di offerte impossibili sulle quali nessuno investirebbe mai un centesimo: «Guanti particolari per televisori a più pollici», «Tony Renis vende appartamento bello, bello, bello ma non sappiamo quando, quando, quando», «350 bottiglie vuote di vino pregiato per astemi ricchi», e così via. Una rappresentazione esageratamente parodistica di chi vuole vendere in offerta speciale case, mobili, abbigliamento, accessori e quant’altro. I saldi, però, sono cosa seria. Risate a parte, si tratta di vendite promozionali o straordinarie destinate a raggiungere un doppio obiettivo: far sì che il consumatore possa risparmiare e che il commerciante riesca a svuotare il magazzino. Il tutto, rispettando le regole della

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normativa sui saldi. Ben precisa, a tutela di tutti. Una normativa nazionale e regionale che interessa la vendita promozionale o i saldi di fine stagione.

Vediamo i punti salienti della normativa sui saldi in questa schematica guida.

Saldi: qual è la normativa di riferimento?

A livello nazionale, esiste un decreto legislativo del 1998, il numero 114, tuttora in vigore, che riforma la disciplina relativa al settore commercio. Tale decreto elenca tre diverse categorie di vendite straordinarie, cioè di:

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Secondo la normativa sui saldi, in queste occasioni, l’esercente deve offrire «condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti».

Per quanto riguarda le vendite di liquidazione, il decreto le identifica come quelle effettuate «al fine di cedere in breve tempo le proprie merci in qualunque momento dell’anno». L’esercente deve comunicare previamente al Comune i dati comprovanti che la vendita avviene per:

Le vendite di fine stagione sono quelle che il consumatore identifica come saldi veri e propri: si tratta, infatti, di acquisti che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda in grado di subire un notevole deprezzamento nel caso in cui non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

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Infine, le vendite promozionali sono quelle mirate a far circolare in breve tempo un certo prodotto.

Saldi: gli obblighi dell’esercente

La normativa sui saldi a livello nazionale stabilisce che, in caso di vendita straordinaria, l’esercente è tenuto ad esibire in un cartellino apposto sul bene da vendere la percentuale di sconto applicata sul prezzo, indicando anche sia il costo pre-saldo sia quello scontato.

In pratica, e su richiesta contenuta nel decreto legislativo, le Regioni devono verificare durante la stagione dei saldi:

Altro obbligo del commerciante riguarda la vetrina:

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la merce in saldo deve essere separata da quella a prezzo pieno. Inoltre, come detto, deve riportare sul cartellino con il vecchio prezzo, la percentuale di sconto applicata ed il prezzo finale scontato. Se questo cartellino non c’è o non riporta in modo chiaro e ben leggibile queste informazioni, meglio andare altrove. Da evitare anche i negozi che riempiono le vetrine di manifesti con l’invito a non perdere l’occasione della tua vita. Troppa roba sui vetri impedisce di vedere bene la merce ed i cartellini. Ci sarà un perché.

Saldi: fondi di magazzino o finti sconti

Come si diceva all’inizio, i saldi favoriscono entrambe le parti, cioè il commerciante e il consumatore: se quest’ultimo risparmia, il primo riesce a «piazzare» quello che non ha venduto fino a quel momento. Ciò, però, non vuol dire che il negoziante debba inserire tra la merce in saldo i

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fondi di magazzino delle precedenti stagioni.

In pratica, può capitare che gli articoli invenduti anni dietro e rimasti negli scatoloni vengano proposti come saldi di stagione. Questo non va bene, secondo la normativa: ai saldi, deve essere proposto quello che è rimasto invenduto in quella stagione, non quello che è rimasto in fondo al magazzino due, tre, cinque anni fa.

Non va nemmeno bene (sarebbe un metodo scorretto di esercitare il commercio) applicare dei finti sconti. Il trucco è talmente vecchio che risulta perfino imbarazzante spiegarlo. Se un maglione mi costa a novembre 120 euro e durante i saldi di Natale mi viene proposto con uno sconto del 30%, lo dovrò pagare 84 euro (il 30% in meno, quindi 36 euro in meno). Se, invece, quello stesso maglione mi viene venduto ai saldi scontato del 30% a 95 euro, c’è qualcosa che non va: significa che prima di applicare il ribasso, il prezzo è stato alzato apposta. In questo caso, meglio cambiare negozio.

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Saldi: l’obbligo di cambiare il capo acquistato

Checché se ne dica, il capo acquistato in saldo può essere cambiato solo se difettoso. Non è necessario conservare lo scontrino: l’importante è fornire qualsiasi prova di acquisto come la ricevuta della carta di credito o del Bancomat.

Se il cambio del prodotto acquistato non è possibile perché finito, si ha diritto alla restituzione dei soldi e non solo ad un buono per comprare un altro capo di abbigliamento o ad un altro paio di scarpe.

Se il capo è difettoso, è possibile segnalarlo entro due mesi e non entro una settimana circa, come spesso viene detto ai consumatori. Attenzione: la prova dei capi durante i saldi non è un diritto del consumatore ma una decisione a discrezione del negoziante.

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