7 motivi di impugnazione del bilancio condominiale

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Autore: Redazione

16 gennaio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando e come contestare la delibera che ha approvato il rendiconto annuale.

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Uno degli obblighi dell’amministratore di condominio è quello di sottoporre all’assemblea il documento contabile per rendere conto della propria gestione nel corso dell’anno. Tuttavia, non è detto che il testo sia sempre corretto: ci sono almeno 7 motivi di impugnazione del bilancio condominiale. Infatti, in presenza di vizi di nullità o di annullabilità, ad esempio se manca la nota esplicativa oppure se ci sono delle incongruenze, il condòmino ha la possibilità di contestare la delibera di approvazione del rendiconto dinanzi al giudice territorialmente competente. Prima di agire, però, è obbligatorio un tentativo di mediazione. Inoltre, in qualsiasi momento, l’assemblea può nominare un revisore per una o più annualità.

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Vediamo nel dettaglio quali sono questi 7 motivi di impugnazione del bilancio condominiale.

Cos’è il bilancio condominiale?

Il bilancio condominiale è un documento che illustra, in modo chiaro e veritiero, la situazione economica e finanziaria del condominio

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.

Il bilancio è di due tipi:

Le spese sono distribuite per le singole unità immobiliari e ripartite in base alle tabelle millesimali.

Chi deve redigere il bilancio condominiale?

Il compito di redigere ogni anno il bilancio condominiale spetta all’amministratore, in quanto su di lui grava la gestione del patrimonio altrui. In caso di morte dell’amministratore, tale obbligo si trasferisce in capo ai suoi eredi.

Come redigere il bilancio condominiale?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente

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[1], il bilancio deve essere redatto secondo il principio di cassa in base al quale si devono conteggiare solo le spese sostenute e le rate pagate nel periodo di riferimento. In questo modo, è possibile conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune.

Quando e come si approva il bilancio condominiale?

Almeno una volta l’anno, l’amministratore deve sottoporre il bilancio condominiale all’assemblea per la discussione e l’eventuale approvazione. L’assemblea deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura del precedente esercizio finanziario. Una copia del bilancio deve essere allegata alla lettera di convocazione da inviare ai condòmini.

Per quanto riguarda le modalità di

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approvazione del documento contabile, vale quanto segue:

Una volta approvato, il bilancio è vincolante per tutti i condòmini.

Da cosa è composto il bilancio condominiale?

Il bilancio condominiale si compone di tre parti:

Quando si può impugnare il bilancio condominiale?

Chi intende contestare la regolarità del bilancio condominiale deve impugnare la delibera di approvazione del documento contabile dinanzi al giudice.

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L’impugnazione della delibera condominiale può rilevare due tipi di vizi:

7 motivi per impugnare il bilancio condominiale

Cosa può portare alla nullità o all’annullabilità del bilancio condominiale? Ecco 7 motivi per impugnarlo:

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  1. presenza di errori contabili: ad esempio, omessa indicazione di un costo sostenuto durante l’anno, duplicazioni di voci di spesa, ecc.;
  2. rendiconto falso: questa ipotesi di nullità si verifica se il documento riporta voci di spesa inesistenti oppure se illustra una situazione contabile o patrimoniale falsata finalizzata ad occultare l’appropriazione di somme da parte dell’amministratore;
  3. assenza del registro di contabilità (che consente ai condomini di verificare come sono state utilizzate le somme versate), dello stato patrimoniale e della nota sintetica esplicativa della gestione: in questo modo, si nega ai condòmini la possibilità di verificare la situazione in merito alle entrate, alle spese, ai fondi disponibili, ecc.;
  4. bilancio approvato senza il quorum necessario richiesto dalla legge: come abbiamo visto, infatti, la delibera deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio;
  5. irregolarità nella convocazione dei condomini all’assemblea: ad esempio, l’assemblea non viene convocata entro 180 giorni dalla fine della gestione condominiale, i condòmini non ricevono l’avviso di convocazione oppure lo ricevono tardivamente (quindi, oltre i cinque giorni che precedono la data fissata per la riunione). In quest’ultimo caso, il condòmino deve provare che non ha potuto partecipare all’assemblea a causa del ritardo dell’avviso;
  6. l’approvazione del bilancio non è all’ordine del giorno;
  7. la ripartizione di una spesa non avviene secondo la tabella millesimale prevista dalla legge.

Quindi, ad esempio, se il bilancio condominiale è falso, potrà essere fatta valere la nullità della delibera. Invece, in presenza di eventuali errori di calcolo, si potrà agire per sostenere l’annullabilità.

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Va precisato che, nell’ipotesi di impugnazione di delibera affetta da annullabilità, il sindacato del giudice è limitato ai vizi di legittimità dell’atto, in quanto l’assemblea è un organo sovrano della volontà dei condòmini.

Facciamo un esempio.

L’assemblea del condominio Alfa ha approvato il bilancio che, per l’anno successivo, prevede una spesa di 35 mila euro per il rifacimento della facciata del palazzo. I condòmini che hanno votato a favore oppure che non hanno impugnato la delibera non possono agire per chiedere al giudice di rivedere la somma stanziata dall’assemblea. Ciò che si può fare, invece, è impugnare la delibera che ha approvato il rendiconto (che contiene la spesa di 35 mila euro) per far valere l’eventuale presenza di

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vizi di legittimità (ad esempio, l’approvazione del bilancio non era all’ordine del giorno oppure è avvenuta senza il quorum previsto dalla legge).

Nel momento in cui viene proposta l’impugnazione, la delibera rimane comunque vincolante per tutti i condòmini fino a quando non verrà accertata l’illegittimità, a meno che non sia stata richiesta al giudice la sospensione (concessa solamente in presenza di gravi motivi dai quali possa derivare un danno grave ed irreparabile).

Prima di procedere, però, è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione dinanzi a un ente accreditato presso il ministero della Giustizia in modo da risolvere la questione bonariamente. In caso di esito negativo, il condòmino può rivolgersi all’autorità giudiziaria con l’assistenza di un avvocato.

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Si può chiedere la revisione del bilancio condominiale?

In qualsiasi momento, ciascun condòmino può richiedere all’amministratore una copia del rendiconto per verificare la presenza o meno di eventuali irregolarità.

Inoltre, l’assemblea – con il voto della maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore millesimale dell’edificio – può nominare anche un revisore ed affidargli il compito di controllare la contabilità del condominio per una o più annualità.

Cosa accade se l’amministratore non presenta il bilancio?

Il condòmino può ricorrere al giudice per chiedere la revoca dell’amministratore se quest’ultimo non redige il bilancio oppure non convoca l’assemblea condominiale per l’approvazione del documento. A tale scopo è necessario presentare un ricorso presso il tribunale territorialmente competente, il quale decide in camera di consiglio con decreto motivato.

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